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REGIO DECRETO 28 marzo 1907, n. 198

Istituzione dell'indennità dovuta ai membri dei Consiglio ippico. (007U0198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-5-1907
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª), sull'ampliamento
del servizio ippico, e l'altra, del di' 11 luglio 1904, n.  359,  per
l'incremento della produzione dei cavalli; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di regolarizzare, con un atto ufficiale, il
trattamento dovuto ai componenti il Consiglio ippico, per le riunioni
del Consiglio stesso; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai componenti il  Consiglio  ippico,  quando  prendono  parte  alle
riunioni del Consiglio stesso, e' dovuta una indennita' di lire venti
al giorno oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe.