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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2007, n. 249

Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/1/2008.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/2008)
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Testo in vigore dal: 2-1-2008
al: 2-3-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  27  luglio  2005, n. 144, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio 2005, n. 155, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di integrare gli
strumenti  di  prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale,
con  particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 3 del predetto
decreto-legge,   introducendo   disposizioni   finalizzate   sia   ad
assicurare l'effettivita' delle espulsioni ivi previste, nel rispetto
delle  garanzie  costituzionali,  sia  a disciplinare, con i medesimi
obiettivi   di   effettivita'  e  di  rafforzamento  delle  garanzie,
l'allontanamento  dei  cittadini comunitari per motivi di prevenzione
del terrorismo;
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  e  l'urgenza  di disciplinare
parimenti  l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento
dal  territorio  nazionale dei cittadini dell'Unione europea adottati
per   motivi   imperativi  di  pubblica  sicurezza,  con  particolare
riferimento   alla   specifica   individuazione  dei  motivi  che  ne
legittimano l'adozione, considerando che il recente ampliamento dello
spazio di applicazione degli accordi di Schengen rafforza l'esigenza
  di  una  immediata  risposta  operativa  nei  casi  di  particolare
  gravita';
Ritenuta, pertanto, la necessita' e l'urgenza di realizzare un
quadro  normativo  volto  a  dare completa e puntuale applicazione ai
meccanismi  di  tutela  per  le  limitazioni  alla liberta' personale
conseguenti  all'esecuzione  dei  provvedimenti  di  espulsione  e di
allontanamento,  cosi'  da  assicurare  un piu' intenso e complessivo
sistema  di garanzie giurisdizionali, con la specifica individuazione
del  giudice competente, fin dalla fase di immediata applicazione dei
provvedimenti;
  Tenuto   conto  che  le  disposizioni  del  presente  provvedimento
innovano  sostanzialmente  quelle del decreto-legge 1° novembre 2007,
n.  181,  e  sono  fondate  su  autonomi  presupposti di necessita' e
urgenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
        Misure in tema di espulsione dal territorio nazionale
              per motivi di prevenzione del terrorismo
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n. 144,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  "2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  il decreto di espulsione e'
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato. L'esecuzione del provvedimento e' disposta
dal  questore  ed e' sottoposta alla convalida da parte del tribunale
in   composizione   monocratica   secondo   le  disposizioni  di  cui
all'articolo  13,  comma  5-bis,  del  decreto legislativo n. 286 del
1998.
  2-bis.  Se  il  destinatario  del  provvedimento  e'  sottoposto  a
procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13,  commi  3,  3-bis,  3-ter,  3-quater  e  3-quinquies  del decreto
legislativo n. 286 del 1998.";
    b) i commi 5 e 6 sono abrogati.