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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 72

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/6/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/2011)
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Testo in vigore dal: 29-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed  in  particolare
l'articolo 29; 
  Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare l'articolo 32-quater, che individua  gli  organi  tecnici
del Ministero delle comunicazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  e  successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 9 e 35; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  2005,
n. 243; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2006; 
  Udito il parere n. 111/2007 del Consiglio di Stato, espresso  dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile
2007; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2007; 
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con  i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per  le  riforme  e   le
innovazioni nella pubblica amministrazione  e  per  l'attuazione  del
programma di Governo; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
                       9 novembre 2005, n. 243 
  1. All'articolo 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
novembre 2005, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  la  parola:  «Ministro»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, tenendo conto dell'equilibrio di genere»; 
    b)  al  comma  2,  lettera  l),  le  parole:   «delle   attivita'
produttive»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dello   sviluppo
economico»; 
    c) al comma 2, lettera m),  le  parole:  «dell'istruzione,»  sono
soppresse; 
    d)  al  comma   2,   lettera   o),   le   parole:   «Dipartimento
dell'innovazione e delle tecnologie della  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro  per  le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»; 
    e) al comma 2, lettera p), la parola: «diciannove» e'  sostituita
dalla seguente: «diciassette»; 
    f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il  Consiglio  dura
in carica tre anni dalla data  del  rinnovo.  Tre  mesi  prima  della
scadenza del termine di durata, il Consiglio presenta  una  relazione
sull'attivita'  svolta  al  Ministro  delle  comunicazioni,  che   la
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ai  sensi  di
quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n.  248,  ai  fini  della  valutazione  congiunta  della
perdurante utilita'  dell'organismo  e  della  conseguente  eventuale
proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di
proroga sono adottati secondo la medesima procedura.»; 
    g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. I componenti
del consiglio restano in carica fino alla  scadenza  del  termine  di
durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta  nel
caso di proroga della durata dell'organismo.»; 
    h) al  comma  5,  la  parola:  «trentasei»  e'  sostituita  dalla
seguente: «ventiquattro» e  la  parola:  «tre»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sette»; 
    i) al comma 8, le parole: «dalle sedute protratta per un  periodo
superiore a quattro mesi consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: 
«protratta per tre sedute consecutive»; 
    l) al comma 9, le parole:  «due  sedute»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «una seduta»  e  la  parola:  «otto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sei»; 
    m) al  comma  10,  la  parola:  «generale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di seconda fascia»; 
    n) il comma 11 e' abrogato. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.C.M. 25 maggio 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che gli organismi di cui al presente articolo
sono prorogati per un biennio.