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DECRETO-LEGGE 11 maggio 2007, n. 61

Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-5-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 2007, n. 87 (in G.U. 07/07/2007, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal: 11-5-2007
al: 7-7-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di attuare un
quadro   di  adeguate  iniziative  volte  al  definitivo  superamento
dell'emergenza  nel  settore dei rifiuti in atto nel territorio della
regione Campania;
  Considerata  la  gravita'  del  contesto socio-economico-ambientale
derivante  dalla  situazione  di  emergenza  in atto, suscettibile di
compromettere  gravemente  i  diritti  fondamentali della popolazione
della regione Campania, attualmente esposta al pericolo di epidemie e
altri pregiudizi alla salute;
  Considerate le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;
  Tenuto   conto   della   necessita'   e  dell'assoluta  urgenza  di
individuare  discariche  utilizzabili  per conferire i rifiuti solidi
urbani prodotti nella regione Campania;
  Considerato  il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati
presso  gli  impianti  di selezione e trattamento, ovvero abbandonati
sull'intero  territorio  campano,  e  della  conseguente emissione di
sostanze inquinanti nell'atmosfera;
  Tenuto conto dell'imminente paralisi della gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
  Ravvisata  l'esigenza  di  disporre per legge l'individuazione e la
realizzazione  delle  discariche  necessarie  per  lo smaltimento dei
rifiuti   a   fronte   dell'impossibilita'   di  provvedervi  in  via
amministrativa;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
              Apertura discariche e messa in sicurezza

  1.  Entro  il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi anche
provenienti  dalle attivita' di selezione, trattamento e raccolta dei
rifiuti solidi urbani nella regione Campania, sono attivati i siti da
destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di
Salerno,  Savignano  Irpino  in  provincia  di  Avellino, Terzigno in
provincia  di  Napoli  e  Sant'Arcangelo  Trimonte  in  provincia  di
Benevento.
  2.  L'utilizzo  del  sito  di  Serre  in  provincia  di  Salerno e'
consentito  fino  alla  realizzazione  di un nuovo sito idoneo per lo
smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di
Salerno.
  3.  L'uso del sito ubicato nel comune di Terzigno di cui al comma 1
e'  consentito  fino  al completamento delle attivita' di collaudo ed
alla messa in esercizio a regime del termovalorizzatore di Acerra. Il
Commissario  delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito
utilizzato  e  l'adozione  delle  occorrenti  misure  di  mitigazione
ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di
smaltimento   incontrollato   di   rifiuti   esistenti  nel  medesimo
territorio,  mediante  la  predisposizione  di  un  apposito piano da
adottarsi  d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentito
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4.  L'utilizzo dei siti di cui al presente articolo e' disposto nel
rispetto  dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche in deroga
alle   specifiche   disposizioni   vigenti   in  materia  ambientale,
paesaggistico-territoriale,  di  pianificazione  per  la  difesa  del
suolo,   nonche'   igienico-sanitaria,   fatto  salvo  l'obbligo  del
Commissario  delegato  di  assicurare le occorrenti misure volte alla
tutela della salute e dell'ambiente.
  5.   Con  apposite  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  possono  essere  definite ulteriori misure
compensative in favore dei comuni di cui al comma 1.