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DECRETO-LEGGE 11 maggio 2007, n. 61

Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-5-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 2007, n. 87 (in G.U. 07/07/2007, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  11-5-2007 al: 7-7-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute;
Considerate le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;
Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania;
Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;
Tenuto conto dell'imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Ravvisata l'esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell'impossibilità di provvedervi in via amministrativa;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Apertura discariche e messa in sicurezza
1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi anche provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, sono attivati i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.
2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno è consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di Salerno.
3. L'uso del sito ubicato nel comune di Terzigno di cui al comma 1 è consentito fino al completamento delle attività di collaudo ed alla messa in esercizio a regime del termovalorizzatore di Acerra. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel medesimo territorio, mediante la predisposizione di un apposito piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L'utilizzo dei siti di cui al presente articolo è disposto nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, fatto salvo l'obbligo del Commissario delegato di assicurare le occorrenti misure volte alla tutela della salute e dell'ambiente.
5. Con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere definite ulteriori misure compensative in favore dei comuni di cui al comma 1.