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REGIO DECRETO 3 settembre 1906, n. 522

Che approva l'annesso testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile. (006U0522)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 21-10-1906
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 7 della legge 8 luglio 1906, n. 304 che  da'  facolta'
al Nostro Governo di coordinare in testo unico le varie  disposizioni
riguardanti l'ordinamento del genio civile, contenute in detta  legge
ed in quelle del 23 luglio 1881, n. 337, 5 luglio 1882,  n.  874,  15
giugno 1893, n. 294, 22 agosto 1895, n. 547, 7 luglio 1902, n. 333, 3
marzo 1904, n. 66, 8 luglio 1904, n. 367; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato  pei  lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito testo unico della legge  sull'ordinamento  del
Corpo reale del genio civile,  visto,  d'ordine  Nostro,  dal  Nostro
ministro segretario di Stato per i lavori pubblici. 
 
  Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 3 settembre 1906. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           Giolitti.  
                                                           Gianturco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Gallo.