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LEGGE 15 luglio 1906, n. 327

Sull'esercizio della professione di ragioniere. (006U0327)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-8-1906
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'esercizio pubblico della  professione  di  ragioniere  spetta  ai
ragionieri   regolarmente   inscritti   nei   collegi,   secondo   le
disposizioni della presente legge.