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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2006, n. 167

Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/2013)
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Testo in vigore dal: 1-1-2007
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331,
recante  norme per l'istituzione del servizio militare professionale,
che   demanda   al  Governo  l'emanazione  di  regolamenti  volti  ad
aggiornare  e  semplificare  la  normativa  in  vigore  in materia di
ordinamento  dei  servizi  dell'amministrazione  e della contabilita'
delle Forze armate;
  Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269 che
demanda  al  Governo  l'emanazione  di uno o piu' regolamenti recanti
norme  in  materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e
di  lavori  infrastrutturali  delle  Forze armate, anche coordinato e
semplificando le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nelle
predette materie;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n.   1481,   recante   riorganizzazione   ed   ammodernamento   degli
stabilimenti ed arsenali militari;
  Vista  la  legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente: attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate  e  dell'amministrazione  della  difesa,  ed il regolamento di
attuazione  dell'art.  10 della citata legge, emanato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in ordine alle
attribuzioni dei vertici militari;
  Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive
modificazioni,  recante  la  riforma strutturale delle Forze armate a
norma  dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
  Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e successive
modificazioni, recante riorganizzazione dell'area tecnico-industriale
del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera
c) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1076,  recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilita'
degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1077,  recante  il  regolamento  per  gli stabilimenti e gli arsenali
militari a carattere industriale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa, in data 20 gennaio
1998,  registrato  alla Corte dei conti il 24 febbraio 1998, registro
n.  1  Difesa,  foglio  n. 295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 79 del 4 aprile 1998, concernente attuazione del
decreto  legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione
dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
  Visto  il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, concernente
razionalizzazione  delle  procedure contrattuali dell'Amministrazione
della  difesa,  a  norma  dell'articolo  54, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990,
n.  451, recante il regolamento speciale concernente l'organizzazione
ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare;
  Visto il regolamento per i grandi trasporti militari, approvato con
regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;
  Visto  il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, concernente
individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato;
  Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione   e   la   contabilita'   dei   corpi,  istituti  e
stabilimenti  militari,  approvato con regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  22  dicembre  1932,  n.  1958,  recante norme per
l'amministrazione   e  la  contabilita'  degli  enti  aeronautici,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958,
n.  1167,  recante  disposizioni  regolamentari per la classifica dei
materiali militari;
  Vista  la  legge 25 gennaio 1962, n. 26, recante norme sul servizio
vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n.  1482,  recante norme sull'amministrazione e la contabilita' degli
enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, sulla disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme   generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle  dipendenze
dell'amministrazione pubblica;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 luglio 1992, n. 358, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia di appalti pubblici di
forniture,  in  attuazione  delle  direttive  77/62/CEE, 80/767/CEE e
88/295/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 157, concernente
l'attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573,  concernente il regolamento recante norme per la semplificazione
dei  procedimenti  di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  spese  in  economia,  ed il decreto del Ministro della difesa, in
data   1°   agosto   2002,  concernente  modalita'  e  procedure  per
l'acquisizione  in  economia  di beni e servizi da parte di organismi
dell'Amministrazione della difesa, registrato alla Corte dei conti il
29  agosto  2002,  registro  n.  10,  foglio n. 199, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;
  Acquisito  il  parere  delle  Sezioni riunite della Corte dei conti
espresso in data 3 dicembre 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della  Sezione  consultiva  per  gli  atti normativi del 26 settembre
2005;
  Acquisito  il  parere favorevole delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
funzione pubblica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Le norme del presente regolamento si applicano:
    a) agli organismi di ciascuna Forza armata ed interforze;
    b)   all'Arma   dei   carabinieri,  in  assenza  di  altre  norme
specificamente riferite all'Arma stessa;
    c)  ove  applicabili  per  connessione  od  analogia, agli organi
centrali del Ministero della difesa;
    d)  agli enti di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, lettera a) del
decreto   legislativo   28   novembre   1997,  n.  459  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    dipendenti   dai   competenti
ispettorati/comandi logistici di Forza armata.
  2. La struttura organizzativa degli enti di cui alla lettera d) del
comma  1,  e' disciplinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
b),  del  decreto  legislativo  28 novembre 1997, 459 e dalla vigente
normativa.
  3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 per gli organi della
gestione  amministrativa,  il  presente regolamento non si applica ai
lavori concernenti il genio militare.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il   testo   dell'art.   7,   comma  1,  della  legge
          14 novembre  2000,  n.  331  (Norme  per  l'istituzione del
          servizio militare professionale - pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 17 novembre 2000, n. 269), e' il seguente:
              «Art. 7 (Adeguamenti organizzativi e strutturali). - 1.
          Al   fine   di   adeguare   i  procedimenti,  la  struttura
          ordinativo-funzionale   e  le  infrastrutture  delle  Forze
          armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello
          strumento  militare  in  professionale,  il  Governo, entro
          ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  emana  uno  o  piu' regolamenti, ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  aggiornare e semplificare con criteri di economicita',
          efficacia  ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei
          servizi,  dell'amministrazione  e  della contabilita' delle
          Forze  armate,  al  fine  di  pervenire  ad  una disciplina
          omogenea  a  livello  interforze in aderenza ai principi di
          cui  alla  legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformita'
          ai    criteri    e    principi    indicati    al   comma 5,
          lettere a), b), c), d), e)  e g),  dell'art. 20 della legge
          15 marzo  1997,  n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti
          alle  peculiarita'  dei  compiti  e  dell'ordinamento delle
          Forze   armate.  Con  i  regolamenti  di  cui  al  presente
          articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che
          cessano  di avere efficacia dalla data di entrata in vigore
          dei  regolamenti  stessi.  Salvo  quanto previsto dall'art.
          4-quater   del   decreto-legge   17 giugno  1999,  n.  180,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999,
          n.  269,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore dei
          regolamenti   di  cui  al  presente  articolo sono  inoltre
          abrogate  o  cessano  di  avere  efficacia le disposizioni,
          incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti,
          contenute nei seguenti provvedimenti:
                a) regolamento  per  l'amministrazione e contabilita'
          dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con
          regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
                b) testo   unico   delle   disposizioni   legislative
          concernenti  l'amministrazione e la contabilita' dei corpi,
          istituti  e  stabilimenti  militari,  approvato  con  regio
          decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
                c) decreto    del    Presidente    della   Repubblica
          18 novembre 1965, n. 1482;
                d) regolamento   per   gli  stabilimenti  e  arsenali
          militari a carattere industriale, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
                e) legge 16 giugno 1977, n. 372;
                f) legge 27 aprile 1978, n. 183;
                g) legge 22 dicembre 1989, n. 419;
                h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.».
              - Il   testo   dell'art.   4-quater  del  decreto-legge
          17 giugno  1999, n. 180 (Ratifica e disposizioni urgenti in
          materia di proroga della partecipazione italiana a missioni
          internazionali   nei  territori  della  ex  Jugoslavia,  in
          Albania e ad Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un
          ulteriore  contingente  di  militari dislocati in Macedonia
          per  le  operazioni  di  pace  nel Kosovo) pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141, e convertito in
          legge,  con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 agosto
          1999, n. 269 (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185), e'
          il seguente:
              «Art.  4-quater.  - 1. Il Governo, per fare fronte alle
          esigenze  logistiche  e di approvvigionamento del personale
          italiano   impiegato  nell'ambito  della  missione  di  cui
          all'art.  2,  comma 1,  e  comunque  per  fare  fronte alla
          necessita'    di   procedere   alla   semplificazione   dei
          procedimenti   amministrativi  non  disciplinati  da  leggi
          vigenti   relativi  all'impiego  di  militari  italiani  in
          missioni  ed  operazioni  all'interno  ed  all'esterno  del
          territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno
          o  piu'  regolamenti  recanti  norme  in materia di servizi
          amministrativi,   di   sostegno   logistico   e  di  lavori
          infrastrutturali   delle  Forze  armate,  nei  quali  siano
          coordinate   e  semplificate  le  disposizioni  di  cui  ai
          seguenti regolamenti:
                a) regolamento   sui   lavori   del  Genio  militare,
          approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;
                b) regolamento  per l'esecuzione dei grandi trasporti
          militari,  approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n.
          2167;
                c) regolamento    per    l'amministrazione    e    la
          contabilita'  degli organismi dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
                d) regolamento  per  i  lavori,  le  provviste  ed  i
          servizi  da  eseguirsi  in  economia  da parte degli organi
          centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 dicembre
          1983, n. 939;
                e) regolamento  speciale concernente l'organizzazione
          ed   il   funzionamento   dei   servizi   di  commissariato
          dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 novembre
          1990, n. 451.
              2.  I  regolamenti  di cui alle lettere a), b), c), d),
          ed e)  del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di
          entrata  in  vigore  del  regolamento corrispondente di cui
          all'alinea   del   medesimo   comma 1.   Sugli  schemi  dei
          regolamenti   di  cui  al  citato  alinea  del  comma 1  e'
          acquisito    il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari.».
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          18 novembre    1965,    n.    1481   (Riorganizzazione   ed
          ammodernamento degli stabilimenti ed arsenali militari), e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 15 gennaio 1966, n. 11.
              - Il  testo  dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997,
          n.    25   (Attribuzioni   del   Ministro   della   difesa,
          ristrutturazione   dei   vertici   delle   Forze  armate  e
          dell'amministrazione   della   difesa),   pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45, e' il seguente:
              «Art.  10.  -  1.  Il  Governo,  ai sensi dell'art. 17,
          comma 2,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, disciplina
          mediante  regolamento,  da adottare entro dodici mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
          del  Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
          tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  la ristrutturazione
          dei  vertici  militari  ed  amministrativi  e degli enti ed
          organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto
          dall'art.  1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995,
          n.  549.  Il  termine  per  l'esercizio della delega di cui
          all'art.  1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          nel  rispetto  dei  principi e dei criteri ivi previsti, e'
          prorogato al 30 novembre 1997.
              2.  Ai fini dell'esercizio della potesta' regolamentare
          di  cui  al  comma  1, le disposizioni della presente legge
          costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              3.  Con  il  regolamento  di cui al comma 1, il Governo
          provvede  ad  apportare  alle  disposizioni  vigenti  nelle
          materie   oggetto   di  riordinamento  le  modifiche  e  le
          integrazioni  necessarie  per  renderle  compatibili con le
          disposizioni della presente legge.
              4.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui  al  comma 1,  le disposizioni vigenti
          nelle  materie  oggetto  di riordinamento, se incompatibili
          con  le disposizioni della presente legge e del regolamento
          medesimo, sono abrogate.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999,  n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
          legge  18 febbraio  1997, n. 25 concernente le attribuzioni
          dei   vertici   militari)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114 (supplemento ordinario).
              - Il  decreto  legislativo  28 novembre  1997,  n.  464
          (Riforma  strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
          1,  comma 1,  lettere a), d) ed h), della legge 29 dicembre
          1995,  n.  549)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          5 gennaio 1998, n. 3.
              - Il  decreto  legislativo  28 novembre  1997,  n.  459
          (Riorganizzazione    dell'area    tecnico-industriale   del
          Ministero  della  difesa,  a  norma  dell'art.  1, comma 1,
          lettera c),  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
          1976,   n.   1076   (Approvazione   del   regolamento   per
          l'amministrazione   e   la   contabilita'  degli  organismi
          dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica), abrogato
          dal   presente   decreto,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239 (supplemento ordinario).
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
          1976,   n.  l077  (Approvazione  del  regolamento  per  gli
          stabilimenti   e   gli   arsenali   militari   a  carattere
          industriale),  abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   2 settembre   1997,  n.  239
          (supplemento ordinario).
              - Il  decreto  legislativo  28 dicembre  1998,  n.  496
          (Razionalizzazione     delle     procedure     contrattuali
          dell'Amministrazione  della  difesa,  a norma dell'art. 54,
          comma 10,   della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1999, n. 17.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          19 novembre  1990,  n.  45  (Approvazione  del  regolamento
          speciale  concernente  l'organizzazione ed il funzionamento
          dei  servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica),   abrogato   dal  presente  decreto,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 febbraio 1991, n.
          49, supplemento ordinario.
              - Il   regio   decreto   16 novembre   1939,   n   2167
          (Regolamento   per   l'esecuzione   dei   grandi  trasporti
          militari),  abrogato  dal  presente  decreto, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1940, n. 38.
              - Il  regio  decreto  18 novembre  1923,  n 2440 (Nuove
          disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e sulla
          contabilita'   generale   dello   Stato)   ed  il  relativo
          regolamento  approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
          827,   sono   rispettivamente   pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale   23 novembre  1923,  n.  275  e  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130 (supplemento ordinario).
              - Il   decreto   legislativo   7 agosto  1997,  n.  279
          (Individuazione   delle  unita'  revisionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1997, n. 195 (supplemento ordinario).
              - Il    regio   decreto   2 febbraio   1928,   n.   263
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita'
          dei corpi, istituti e stabilimenti militari), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1928, n. 52.
              - La   legge  22 dicembre  1932,  n.  l958  (Norme  per
          l'amministrazione    e    la    contabilita'   degli   enti
          aeronautici),   e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 febbraio 1933, n. 35.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
          1955,  n.  1106  (Decentramento  dei  servizi del Ministero
          della  difesa),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          1° dicembre 1955, n. 277.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
          1958, n. 1167 (Disposizioni regolamentari per la classifica
          dei  materiali  militari),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 gennaio 1959, n. 10.
              - La  legge  25 gennaio 1962, n. 26 (Norme sul servizio
          vestiario  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1962, n.
          41.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          18 novembre  1965, n. l482 (Norme sull'amministrazione e la
          contabilita'  degli  Enti  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 gennaio 1966, n. 11 (supplemento ordinario).
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  1  e  2 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri)    -    pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          12 settembre  1988,  n.  214 (supplemento ordinario), e' il
          seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali].
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. l65 (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni  pubbliche),  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento ordinario).
              - Il  decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo
          unico  delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
          forniture,   in   attuazione   delle  direttive  77/62/CEE,
          80/767/CEE  e  88/295/CEE,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188 (supplemento ordinario).
              - Il   decreto   legislativo   17 marzo  1995,  n.  l57
          (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
          pubblici   di   servizi),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104 (supplemento ordinario).
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,   n.   573   (Regolamento   recante   norme   per  la
          semplificazione   dei  procedimenti  di  aggiudicazione  di
          pubbliche  forniture  di  valore  inferiore  alla soglia di
          rilievo   comunitario),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 ottobre 1994, n. 237.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
          2001,   n.   384   (Regolamento   di   semplificazione  dei
          procedimenti  di  spese  in  economia), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
          Note all'art. 1:
              - Il  testo degli articoli 1 e 5, comma 1, lettere a) e
          b),  del  citato  decreto  legislativo 28 novembre 1997, n.
          459, e' il seguente:
              «Art.  1  (Classificazione  degli  enti). - 1. Gli enti
          dell'area tecnico-industriale ed i centri tecnici dell'area
          tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono
          in  enti  dipendenti  dagli  ispettorati di Forza armata ed
          enti dipendenti dal Segretario generale.».
              Art.  5  (Norme finali). - 1. Con uno o piu' decreti il
          Ministro della difesa provvede:
                a) alla  indicazione, entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente decreto legislativo,
          degli   enti  da  ricomprendere  nelle  categorie  definite
          all'art. 1;
                b) di   concerto  con  i  Ministri  per  la  funzione
          pubblica  e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative,     alla     riorganizzazione     connessa
          all'espletamento  delle  attivita' di competenza di ciascun
          ente  di  cui  all'art.  2,  nonche'  alla  definizione  di
          specifici settori d'intervento degli enti di cui all'art. 4
          dipendenti   dal   Segretariato   generale,   eventualmente
          procedendo  ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni
          di  processi  produttivi  e  riconversioni industriali, con
          ricorso  anche  ad  una  unica  gestione ove l'autonomia di
          singole   strutture  non  risulti  funzionalmente  utile  e
          conveniente;».