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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2006, n. 167

Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/2013)
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Testo in vigore dal:  1-1-2007 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, che demanda al Governo l'emanazione di regolamenti volti ad aggiornare e semplificare la normativa in vigore in materia di ordinamento dei servizi dell'amministrazione e della contabilità delle Forze armate;
Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269 che demanda al Governo l'emanazione di uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, anche coordinato e semplificando le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nelle predette materie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, recante riorganizzazione ed ammodernamento degli stabilimenti ed arsenali militari;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente: attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa, ed il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in ordine alle attribuzioni dei vertici militari;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e successive modificazioni, recante riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, recante il regolamento per gli stabilimenti e gli arsenali militari a carattere industriale;
Visto il decreto del Ministro della difesa, in data 20 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1998, registro n. 1 Difesa, foglio n. 295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1998, concernente attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, concernente razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451, recante il regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
Visto il regolamento per i grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, recante norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1167, recante disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari;
Vista la legge 25 gennaio 1962, n. 26, recante norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, recante norme sull'amministrazione e la contabilità degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, concernente l'attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, ed il decreto del Ministro della difesa, in data 1° agosto 2002, concernente modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2002, registro n. 10, foglio n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;
Acquisito il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti espresso in data 3 dicembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 settembre 2005;
Acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento si applicano:
a) agli organismi di ciascuna Forza armata ed interforze;
b) all'Arma dei carabinieri, in assenza di altre norme specificamente riferite all'Arma stessa;
c) ove applicabili per connessione od analogia, agli organi centrali del Ministero della difesa;
d) agli enti di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni ed integrazioni, dipendenti dai competenti ispettorati/comandi logistici di Forza armata.
2. La struttura organizzativa degli enti di cui alla lettera d) del comma 1, è disciplinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 novembre 1997, 459 e dalla vigente normativa.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 per gli organi della gestione amministrativa, il presente regolamento non si applica ai lavori concernenti il genio militare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2000, n. 269), è il seguente:
«Art. 7 (Adeguamenti organizzativi e strutturali). - 1.
Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei servizi, dell'amministrazione e della contabilità delle Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in aderenza ai principi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformità ai criteri e principi indicati al comma 5, lettere a), b), c), d), e) e g), dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarità dei compiti e dell'ordinamento delle Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'art. 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti:
a) regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
b) testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
c) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
d) regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
e) legge 16 giugno 1977, n. 372;
f) legge 27 aprile 1978, n. 183;
g) legge 22 dicembre 1989, n. 419;
h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.».
- Il testo dell'art. 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 (Ratifica e disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 269 (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185), è il seguente:
«Art. 4-quater. - 1. Il Governo, per fare fronte alle esigenze logistiche e di approvvigionamento del personale italiano impiegato nell'ambito della missione di cui all'art. 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla necessità di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti relativi all'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai seguenti regolamenti:
a) regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;
b) regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;
c) regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
d) regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;
e) regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451.
2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481 (Riorganizzazione ed ammodernamento degli stabilimenti ed arsenali militari), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1966, n. 11.
- Il testo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45, è il seguente:
«Art. 10. - 1. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti, è prorogato al 30 novembre 1997.
2. Ai fini dell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle compatibili con le disposizioni della presente legge.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili con le disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo, sono abrogate.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25 concernente le attribuzioni dei vertici militari) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 29 dicembre 1995, n. 549) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3.
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 (Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. l077 (Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e gli arsenali militari a carattere industriale), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1997, n. 239 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496 (Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1999, n. 17.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 45 (Approvazione del regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n. 49, supplemento ordinario.
- Il regio decreto 16 novembre 1939, n 2167 (Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1940, n. 38.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275 e nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità revisionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195 (supplemento ordinario).
- Il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1928, n. 52.
- La legge 22 dicembre 1932, n. l958 (Norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1933, n. 35.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106 (Decentramento dei servizi del Ministero della difesa), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1955, n. 277.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1167 (Disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1959, n. 10.
- La legge 25 gennaio 1962, n. 26 (Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1962, n. 41.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. l482 (Norme sull'amministrazione e la contabilità degli Enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11 (supplemento ordinario).
- Il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (supplemento ordinario), è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. l57 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1994, n. 237.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1 e 5, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, è il seguente:
«Art. 1 (Classificazione degli enti). - 1. Gli enti dell'area tecnico-industriale ed i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata ed enti dipendenti dal Segretario generale.».
Art. 5 (Norme finali). - 1. Con uno o più decreti il Ministro della difesa provvede:
a) alla indicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, degli enti da ricomprendere nelle categorie definite all'art. 1;
b) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attività di competenza di ciascun ente di cui all'art. 2, nonché alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'art. 4 dipendenti dal Segretariato generale, eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche ad una unica gestione ove l'autonomia di singole strutture non risulti funzionalmente utile e conveniente;».