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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 26 luglio 2005, n. 172

Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/9/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  16-9-2005 al: 8-10-2010
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IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possano essere modificate le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dallo stesso decreto legislativo, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera a); Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 2000, n. 78, che ha determinato la collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante "Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; Considerato che l'organico del grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, stabilito in nove unita' dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 298 del 2000, comporta una riduzione dell'ambito di operativita' dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999; Ravvisata l'esigenza di adeguare la dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata alle posizioni funzionali previste per tale grado; Ritenuto di compensare i maggiori oneri connessi all'incremento della predetta dotazione organica riducendo la dotazione organica del grado di sottotenente del ruolo speciale, prevista dalla tabella 2 allegata al decreto legislativo n. 298 del 2000; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmessa con nota n. 8/29672 del 9 giugno 2005; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Modifica della dotazione organica del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri 1. La dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, prevista dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' incrementata di una unita'.