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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31-1-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 01/04/2005, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2019)
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Testo in vigore dal: 31-1-2005
al: 1-4-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata  la  necessita' ed urgenza di attuare la programmazione
del  fabbisogno  di  personale  per le Universita' e di assicurare il
dovuto  sostegno  alla  ricerca ed alla tutela e promozione di beni e
attivita' culturali;
  Considerata  altresi'  la  necessita'  e  l'urgenza di garantire la
tempestiva  esecuzione  di  opere  strategiche  affidate  ad appositi
commissari straordinari, di conseguire una piu' ampia mobilita' per i
pubblici dipendenti, nonche' di semplificare gli adempimenti relativi
al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, del Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                   Disposizioni per l'universita'

  1.  I  programmi  di  cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311, sono formulati dalle universita' ed inviati
per  la  valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca entro il 31 marzo 2005.
  2.  In  attesa  della  riforma  dello stato giuridico del personale
docente  e  ricercatore delle universita', il periodo di tre anni per
il  giudizio  di  conferma  per  i  ricercatori  universitari  di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e' ridotto ad un anno.