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LEGGE 8 luglio 1904, n. 360

Sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini. (004U0360)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-8-1904
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Senza l'autorizzazione  del  Ministero  dell'interno  nessuno  puo'
fabbricare a scopo di vendita: 
 
    a) vaccini; 
 
    b) virus; 
 
    c) sieri; 
 
    d) tossine ed ogni altro prodotto affine,  a  scopo  diagnostico,
profilattico e curativo; 
 
  La fabbricazione e la vendita dei suddetti  prodotti  sono  inoltre
soggette a  vigilanza  speciale  da  parte  dello  Stato  a  fine  di
assicurarne la dovuta  purezza,  senza  pregiudizio  della  vigilanza
spettante all'autorita' sanitaria comunale. 
 
  Le condizioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione, le norme per
l'esercizio della vigilanza speciale e le  modalita'  concernenti  la
produzione e la vendita, saranno designate da  apposito  regolamento,
sul parere del consiglio superiore di sanita', ed inteso il consiglio
di Stato.