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LEGGE 2 giugno 1904, n. 217

Che porta modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sott'ufficiali. (004U0217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-6-1904
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'articolo 15  del  testo  unico  delle  leggi  sullo  stato  dei
sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521,  e'
sostituito il seguente: 
 
  Gl'impieghi riservati ai sottufficiali in virtu'  dell'articolo  12
sono: 
 
      a) tutti quelli di ufficiale  d'ordine  ed  assistenti  locali,
assistenti locali del genio, custodi ed altri analoghi  in  tutte  le
amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra, e due terzi di
quelli di usciere nell'amministrazione centrale della Guerra; 
 
      b) in tutte le amministrazioni dello  Stato:  meta'  dei  posti
d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi,
che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire. 
 
  I posti di ufficiale d'ordine nell'amministrazione  centrale  della
guerra sono  pero'  tutti  devoluti  agli  ufficiali  d'ordine  nelle
amministrazioni militari dipendenti. 
 
  Quelli di ufficiale d'ordine nelle altre amministrazioni centrali e
provinciali  dello  Stato  sono  devoluti  soltanto  per  meta'  agli
ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti,  ed  in
mancanza di aspiranti in quest'ultimo personale,  anche  direttamente
ai sottufficiali. 
 
  Tale disposizione deve essere applicata in modo che nelle nomine ad
ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni i  provenienti  da
quella militare siano intercalati uno ad uno, alle stesse  condizioni
di carriera con gli altri concorrenti. 
 
      c) nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine di  custodia  di
locali o materiali, o di  servizio  che  importino  una  retribuzione
compresa fra le 1200 e le 900 lire. Questa condizione  sara'  inserta
nelle speciali Convenzioni quando l'esercizio delle linee ferroviarie
sia per conto di Societa' private. 
 
  Dei posti contemplati nel presente articolo ai capoversi b e c  una
parte proporzionale sara' assegnata ai sottufficiali con dodici  anni
di servizio dei Corpi della Reale Marina, i quali avranno  sempre  la
preferenza ove si tratti di impieghi dipendenti  dall'amministrazione
della Marina.