stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 dicembre 1903, n. 474

contenente modificazioni alla legge sul bonificamento dell'Agro romano. (003U0474)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 5-1-1904
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono esenti per 10 anni dall'imposta principale i terreni  compresi
nella zona di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 e
all'articolo 14 della presente legge, sui quali siano state  eseguite
le opere di bonificamento e di miglioramenti  agrarii,  di  cui  agli
articoli 3 e seguenti della citata legge 8 luglio 1883 e siano  state
costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali. 
 
  Per lo stesso periodo di tempo  sono  pure  esenti  dalla  relativa
imposta tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica, e  quelli  che
facendo  parte  dell'azienda  rurale  siano  destinati  ad   uso   di
abitazione tanto del proprietario quanto dei lavoratori, ovvero siano
addetti alla trasformazione e alla custodia dei prodotti agricoli nei
terreni bonificati, ancorche' non appartengano  al  proprietario  dei
terreni a cui servono, e ferme sempre tutte  le  esenzioni  stabilite
dalle leggi esistenti.