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LEGGE 24 maggio 1903, n. 205

Ordinamento della Colonia Eritrea. (003U0205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-6-1903
al: 30-8-1933
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
  Ordinamento della Colonia Eritrea. 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituito presso il Ministero degli Affari Esteri  un  Consiglio
coloniale composto del Sottosegretario di Stato del  Ministero  degli
Affari Esteri, presidente, del direttore dell'ufficio coloniale e del
commissario generale per l'emigrazione, che ne sono membri  nati,  di
due  funzionari,  uno  dell'Amministrazione  della  guerra,   l'altro
dell'Amministrazione  del  tesoro,  e  di   altri   sei   membri   di
riconosciuta competenza, nominati con decreto Reale, su proposta  del
Ministro degli Affari esteri, udito il  Consiglio  dei  Ministri,  da
rinnovarsi per un terzo ogni anno e che possono essere riconformati. 
 
  Oltre  che  sugli  argomenti  indicati  dalla  presente  legge,  il
Consiglio coloniale puo' essere  consultato  su  qualsiasi  questione
concernente la Colonia. 
 
  Ove la specialita' degli argomenti da esaminare lo faccia  ritenere
opportuno, il Ministro degli affari esteri puo', per lo studio di una
determinata questione, aggregare al Consiglio persone di riconosciuta
competenza ed esperienza tecnica  o  locale,  le  quali  non  avranno
diritto di voto. 
 
  Saranno  gratuite  le  funzioni  di  consigliere  coloniale   cosi'
effettivo come aggiunto salvo  il  rimborso  delle  spese  ai  membri
residenti fuori di Roma.