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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n. 347

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24-12-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 (in G.U. 20/02/2004, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2024)
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Testo in vigore dal: 24-12-2003
al: 20-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
integrative  e  correttive  della  normativa  vigente  in  materia di
amministrazione  straordinaria  delle  grandi  imprese  in  stato  di
insolvenza,  al  fine  di  accelerare  la  definizione  dei  relativi
procedimenti,  assicurando  la continuazione ordinata delle attivita'
industriali  senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori
e garantendo il regolare svolgimento del mercato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della
giustizia e delle politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                     Requisiti per l'ammissione
  1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese
in  stato  di  insolvenza  che intendono avvalersi della procedura di
ristrutturazione  economica  e  finanziaria  di  cui all'articolo 27,
comma  2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 -
di  seguito  denominato:  "decreto  legislativo  n.  270"  -  purche'
abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
    a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento
di  integrazione  dei  guadagni,  non  inferiori a mille da almeno un
anno;
    b)  debiti,  inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per
un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.