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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2003, n. 135

Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  29-6-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicabilità
1. Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 10, comma 1, lettera a), n. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) prevede:
«Art. 1. - Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) - 10) - (Omissis).
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) così recita:
«1. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.».
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 si veda la nota alle premesse.