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DECRETO-LEGGE 28 marzo 2003, n. 49

Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 (in G.U. 30/05/2003, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal: 31-5-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUPPLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  ed  urgenza,  in  vista
dell'imminente   avvio  della  campagna  di  commercializzazione,  di
riformare  la  normativa sull'applicazione del prelievo supplementare
nel  settore  del  latte  e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di
assicurarne  la  piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e
di  recepire le raccomandazioni in tali sensi espresse dal Parlamento
e dalla Corte dei conti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                        Disposizioni generali

  1.  Gli  adempimenti  relativi  al  regime comunitario del prelievo
supplementare  nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
salvo  quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e
delle  province autonome ((, alle quali spettano anche le funzioni di
controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni
e  alle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano sono devoluti i
proventi delle sanzioni)).
  2.  All'((Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA))) compete
((unicamente))   la   gestione   della  riserva  nazionale  ai  sensi
((dell'articolo 3)), l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli
importi ((di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8)), nonche'
l'esecuzione   delle   comunicazioni   di  cui  all'articolo  15  del
regolamento (CE) n. 1392/2001.
  3.  La  provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso
chiuso,  adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni
a tutela di tale istituto.
  4.  ((PERIODO  SOPPRESSO DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)). Restano
ferme  le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione
frodi  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali e degli
ufficiali  ed  agenti  delle  forze  di polizia competenti. Gli altri
organi  dello  Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino
violazioni  in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui
al presente comma.
  5.  ((Tutti  i  soggetti  componenti la filiera lattiero-casearia))
sono  tenuti  a  consentire  l'accesso  alle  proprie sedi, impianti,
magazzini   o   altri   locali,  mezzi  di  trasporto,  nonche'  alla
documentazione  contabile  e amministrativa, ai funzionari addetti ai
controlli  ((nell'esercizio  delle  funzioni  di  controllo di cui al
presente  decreto)).  In caso di inadempienza si applica una sanzione
amministrativa  non  inferiore  a  Euro 10.000 e non superiore a Euro
100.000.
  6.  Ai  fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le
province   autonome,   gli   acquirenti   riconosciuti   ((ai   sensi
dell'articolo  4))  e le loro organizzazioni, le organizzazioni ((dei
produttori,  riconosciute  ai sensi del decreto legislativo 18 maggio
2001,  n.  228)), nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola
di  cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165,  cosi' come modificato dal ((decreto legislativo 15 giugno 2000,
n.  188)),  si  avvalgono  del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN),  con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7. ((I
dati  comunicati  dalle  regioni e dalle province autonome tramite il
SIAN  fanno  fede  ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli
acquirenti, previsti dal presente decreto)).
  7.  Entro  45  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,   con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  ((sentite  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
competenti  Commissioni parlamentari)), sono definite le modalita' di
attuazione ((delle disposizioni del presente decreto)).
  8.   L'irrogazione   delle  sanzioni  amministrative  previste  dal
presente  decreto  e' effettuata dalle regioni e province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  cui  sono  devoluti  i relativi proventi. Si
applicano  le  disposizione  contenute  nel  capo  I  della  legge 24
novembre 1981, n. 689 ((. . .)).
  9.  In  caso  di  mancato  versamento  del  prelievo  supplementare
((dovuto)),   le   regioni  e  le  province  autonome  effettuano  la
riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti
di   acquirenti   e  produttori,  applicando  le  ((misure))  di  cui
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.