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DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2

Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-1-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 marzo 2003, n. 39 (in G.U. 14/03/2003, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  13-1-2003 al: 14-3-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Esenzione dall'imposta provinciale di
trascrizione e dalla tassa automobilistica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad Euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.