stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 dicembre 1902, n. 575

Estensione ai membri stranieri dei tribunali arbitrali internazionali di immunità e franchigie (002U0575)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  11-7-1903 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le immunità e le franchigie, che le leggi del Regno e gli usi diplomatici accordano ai rappresentanti delle Potenze accreditate in Italia, saranno estese ai membri stranieri di ciascun tribunale arbitrale, composto secondo il capo II, titolo IV della Convenzione conchiusa nell'Aja il 29 luglio 1899.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Prinetti.
Cocco-Ortu.
Ottolenghi.
Carcano.
Galimberti.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.