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REGIO DECRETO 16 novembre 1902, n. 545

Treni di lusso Modane-Roma-Napoli-Reggio Calabria. (002U0545)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-1-1903
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª); 
 
  Ritenuta  la  convenienza  di  mantenere  con  le  modalita'   piu'
opportune a renderli  rispondenti  allo  scopo,  e  in  relazione  ai
bisogni   del   pubblico,   i    treni    di    lusso    Modane-Roma,
Milano-Ventimiglia, Roma-Napoli, Napoli-Reggio Calabria  e  viceversa
per favorire il movimento dei viaggiatori che dall'estero  si  recano
in Italia; 
 
  Ritenuto  che  la  Societa'  delle  ferrovie  del  Mediterraneo  ha
esplicitamente dichiarato di non volere effettuare i treni stessi,  a
cui non e' obbligata dal contratto di esercizio,  ove  non  le  venga
assicurato un dato prodotto minimo corrispondente all'ammontare delle
proprie spese; 
 
  Ritenuto  non  essere  conveniente  aderire  alla  richiesta  della
garanzia, ravvisandosi piu' opportuno che lo Stato non partecipi agli
utili fino a determinato prodotto; 
 
  Ritenuto che nessun danno deriva allo Stato, e perche' il materiale
dei treni di lusso e' di  spettanza  della  Compagnia  Internazionale
delle vetture a letti, e perche' non effettuandosi i treni  di  lusso
non si avrebbe alcun introito; 
 
  Ritenuta la opportunita' per ragioni contabili  e  di  ripartizione
dei prodotti di seguire nella liquidazione il sistema  dei  reintegri
da parte dello Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su proposta dei Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  pei  Lavori
Pubblici e per il Tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sul prodotto dei treni di  lusso  Modane-Roma,  Milano-Ventimiglia,
Roma-Napoli, Roma-Reggio Calabria e  viceversa,  la  quota  spettante
allo Stato, con quella destinata ai  fondi  di  riserva,  comincia  a
percepirsi quando il prodotto complessivo della  stagione  superi  L.
1,38 a treno-chilometro per quanto riguarda i  primi  tre  dei  detti
treni e L. 1,00 per  quanto  riguarda  quelli  fra  Napoli  e  Reggio
Calabria. 
 
  Conseguentemente  fino  a  che  il  prodotto   ottenuto,   depurato
dall'imposta erariale e dalla tassa di bollo, non supera  L.  1,38  e
rispettivamente L. 1,00 a treno-chilometro, viene  reintegrato  dallo
Stato di una quota corrispondente ai 2/3 del  prodotto  stesso  e  il
prodotto cosi' reintegrato e'  portato  fra  quelli  ripartibili  fra
Stato e Societa'. 
 
  Quando il prodotto superi L. 1,38 e L. 1,00, lo Stato reintegra  la
differenza  fra  il  prodotto  ottenuto,  depurato  come   sopra,   e
rispettivamente L. 2,30 e L. 1,66: raggiunta e superata questa misura
non viene fatto alcun reintegro, e lo Stato rientra interamente nella
partecipazione  della  quota   ad   esso   spettante   sui   prodotti
dell'esercizio, a norma del vigente contratto.