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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 122

Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 (in G.U. 19/08/2002, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2003)
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Testo in vigore dal:  22-6-2002 al: 25-6-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonché di prorogare l'entrata in vigore di disposizioni normative in materia di edilizia e di espropriazione per pubblica utilità, al fine di armonizzarle con le recenti modifiche normative approvate dal Parlamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.