stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 giugno 1901, n. 289

Istituzione di una Scuola agraria presso la R. Università di Bologna. (001U0289)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 27-7-1901
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati anno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata e resa esecutoria la Convenzione (allegato A), firmata
il 16  maggio  1900  dal  Ministro  della  Pubblica  Istruzione,  dal
Consigliere direttore della Cassa  di  risparmio  di  Bologna  e  dal
Rettore della R. Universita' di Bologna, insieme  alle  modificazioni
apportatevi con  la  deliberazione  presa  il  31  ottobre  1900  dal
Consiglio d'Amministrazione della Cassa di risparmio predetta  e  con
le dichiarazioni in data 7 e 9 novembre e 31 dicembre del Consigliere
direttore della Cassa medesima, per l'istituzione e  il  mantenimento
di una Scuola agraria presso la R. Universita' predetta, a condizione
che: 
 
  gli articoli 9, 10, 11, 18, 19, 20, 25 e 27 della Convenzione siano
modificati nel modo seguente: 
 
  Articoli 9, 10 e 11. - Il corso degli studi  sara'  diviso  in  due
bienni: l'uno per gli insegnamenti generali, l'altro  per  quello  di
scienze applicate e per gl'insegnamenti speciali. 
 
  La determinazione di questi insegnamenti sara' fatta dal  Ministro,
secondo un piano didattico da  approvarsi  con  decreto  Reale  sopra
proposta del Consiglio direttivo della Scuola, udito  il  parere  del
Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. 
 
Art. 18. - Gl' insegnamenti della Scuola, tranne  quelli  comuni  con
altre   facolta'   e   Scuole   universitarie,   saranno    impartiti
temporaneamente, stante la provvisorieta'  della  Scuola  stessa,  da
professori incaricati o da professori straordinari  a  seconda  delle
proposte che,  tenuto  conto  delle  esigenze  dell'insegnamento,  il
Consiglio  direttivo  sia  per  fare  al  Ministro.  Agl'insegnamenti
medesimi non potra' essere chiamato se non chi  e'  in  possesso  dei
titoli richiesti per l'insegnamento superiore,  in  base  alle  norme
delle  vigenti  leggi.  Si  potra'  solo  fare  eccezione  pei  corsi
straordinari e facoltativi, da tenersi da specialisti  nelle  materie
                              agrarie. 
 
Art. 19. - La nomina degl'insegnanti delle materie obbligatorie della
Scuola e' fatta dal Ministro su proposta del Consiglio direttivo,  il
quale, a seconda dei casi, o domandera' l'apertura di un  concorso  o
designera' la persona da nominarsi. La Commissione  giudicatrice  del
concorso sara' nominata dal Ministro secondo  le  norme  che  saranno
stabilite dal Regolamento  di  cui  all'articolo  25.  Sono  nominati
direttamente dal  Consiglio  direttivo  gl'insegnanti  delle  materie
                    facoltative e straordinarie. 
 
Art. 20. - Ai professori cui sono affidati gli insegnamenti  speciali
agrari e di scienze applicate all'agricoltura,  sara'  assegnata  una
retribuzione o una indennita' da stabilirsi dal  Consiglio  direttivo
della Scuola. di anno in anno,  salve  le  disposizioni  relative  ai
                  professori nominati per concorso. 
 
Art. 25. - Il Regolamento speciale  della  Scuola  e  l'ordine  degli
studi  saranno  stabiliti  dal  Consiglio  direttivo   e   sottoposti
all'approvazione del Ministro, sentito il Consiglio  superiore  della
                        Pubblica Istruzione. 
 
Art. 27. - La Scuola si aprira', possibilmente, nell'anno  scolastico
1900-901, con gl'insegnamenti stabili per il primo  anno.  Gli  altri
insegnamenti s' inizieranno a grado a grado  negli  anni  successivi,
secondo l'ordine degli studi stabilita' dal  Consiglio  direttivo,  a
                       norma del Regolamento.