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LEGGE 1 febbraio 1901, n. 24

Disposizioni sulla tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero. (001U0024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-2-1901
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Banco di Napoli e' autorizzato ad  assumere  il  servizio  della
raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli
emigrati italiani. A tale scopo,  e  autorizzato  dal  Ministero  del
Tesoro, ha facolta' di stabilire speciali accordi con Case bancarie e
col Ministero delle Poste e dei Telegrafi. 
 
  Curera'  inoltre,  col   permesso   del   Ministero   del   Tesoro,
l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno. 
 
  Il Banco e' autorizzato ad  assegnare  sino  a  due  milioni  della
propria massa di rispetto, ed occorrendo, del  suo  patrimonio,  alla
costituzione del fondo di dotazione per questo servizio. 
 
  E' vietato al Banco di fare qualsiasi operazione  di  sconto  o  di
sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate
nel primo capoverso del presente articolo. 
 
  Il Regolamento determinera' le cautele che il Banco dovra' prendere
per garantirsi contro le alee derivanti dalle oscillazioni dei cambi.