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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 novembre 2001, n. 458

Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2021)
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Testo in vigore dal: 30-3-2021
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                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
  Visto l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo  30  dicembre
1999, n.  507,  che  prevede  l'emanazione  del  regolamento  per  la
disciplina   delle   modalita'   di   trasmissione,   rettifica    ed
aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1
del medesimo articolo, nonche' le modalita' con cui la Banca d'Italia
provvede  al  trattamento  dei  dati  trasmessi  e  ne  consente   la
consultazione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentiti la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei  dati
personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
trasmessa in data 25 ottobre 2001, prot. n. 2304/U-12/25-14-U.L.; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Struttura  dell'archivio  informatizzato  degli  assegni  bancari   e
                 postali e delle carte di pagamento 
  1. L'archivio informatizzato degli  assegni  bancari  e  postali  e
delle  carte  di  pagamento,  istituito  presso  la  Banca   d'Italia
dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre  1999,  n.  507,
costituisce un servizio di interesse economico generale,  finalizzato
ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. 
  2. L'archivio e' costituito dalla sezione centrale presso la  Banca
d'Italia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali,
gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di  pagamento  e
le prefetture. 
  3. I  soggetti  di  cui  al  comma  2,  adottano  tutte  le  misure
necessarie  ad  assicurare  l'efficiente  interazione  delle  sezioni
remote con la sezione centrale dell'archivio. 
  4. Qualora la Banca d'Italia si avvalga di un ente esterno  per  la
gestione dell'archivio, questi e' tenuto a  presentare,  annualmente,
una  relazione  sull'attivita'  svolta  alla  Banca  d'Italia   quale
titolare del trattamento. Si osservano le disposizioni  ((di  cui  al
capo IV del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-quaterdecies del Codice
in materia di  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196)).