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DECRETO-LEGGE 1 dicembre 2001, n. 421

Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom".

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 2002, n. 6 (in G.U. 02/02/2002, n.28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  5-12-2001 al: 27-2-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5 e 6 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1 agosto 1949, n. 465;
Visto l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;
Vista la risoluzione n. 1368 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 settembre 2001, che ha definito gli eventi dell'11 settembre scorso come atti di terrorismo internazionale, di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, riconoscendo la legittimità della difesa individuale e collettiva dall'attacco armato contro un Paese membro delle Nazioni Unite, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite;
Visti gli esiti del dibattito parlamentare;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom";
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Partecipazione di personale militare all'operazione
multinazionale denominata "Enduring Freedom"
1. È autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom".
2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi, al personale militare è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennità è corrisposta in lire, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2 i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.
4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
5. Al personale militare è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
6. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 5, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.