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LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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Testo in vigore dal:  22-8-1978

Art. 10


Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei è ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10.
In conformità si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.