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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2001, n. 340

Regolamento recante la soppressione di talune disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, concernente l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

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Testo in vigore dal: 29-10-2001
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo  67,  comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che
le  modalita'  per  la  concessione  di esenzioni o restituzioni sono
stabilite dal Ministro delle finanze;
  Visto  l'articolo  27,  commi da 3 a 5, del citato testo unico, che
prevede  la concessione di esenzioni o restituzioni per l'alcole e le
bevande  alcoliche  utilizzati in particolari impieghi o ritirati dal
commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524,
con il quale sono state dettate le modalita' per la concessione delle
predette esenzioni o restituzioni;
  Vista la decisione 98/617/CE della Commissione del 21 ottobre 1998,
con  la  quale  e'  stata  negata  all'Italia  la  facolta'  di porre
condizioni  anche per la concessione dell'esonero dall'accisa per gli
alcoli utilizzati per la produzione di prodotti per la casa;
  Visto  il parere motivato della Commissione europea del 18 dicembre
1998,  che, in applicazione dell'articolo 169 del trattato CE, invita
la  Repubblica  italiana  ad  abrogare  le  condizioni  previste, nel
sopracitato   decreto   n.   524   del   1996,   per  la  concessione
dell'esenzione dall'accisa per gli alcoli utilizzati nella produzione
di profumerie e prodotti cosmetici;
  Vista  la  sentenza  del  7 dicembre  2000,  afferente  alla  causa
C-0482/98  "Repubblica italiana c/Commissione", con la quale la Corte
di  giustizia  europea  ha  respinto  il  ricorso  italiano contro la
decisione 98/617/CE della Commissione del 21 ottobre 1998;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-7162/UCL del 4 luglio 2001;

                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Sono soppresse le seguenti parti del decreto del Ministro delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524:
    a) l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 3;
    b) nell'alinea   dell'articolo  2,  comma  4,  le  parole:  "alla
condizione che nel prodotto finale il tenore alcolico non superi i 40
gradi";
    c) nell'articolo  2,  comma  9,  nel  primo periodo le parole: "e
rispondenti  alle  altre condizioni poste nel presente articolo", nel
secondo  periodo le parole: "provenienti da Paesi terzi" e nel quarto
periodo  le  parole:  "e  se il prodotto rispetti le altre condizioni
poste nel presente articolo".
  2.  Nel  primo  periodo  dell'articolo  2,  comma 9, le parole: "di
provenienza  estera"  sono  sostituite  dalle parole: "provenienti da
Paesi non comunitari".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   Il   testo  dell'art.  67,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504  (Testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative), e' il seguente:
              "1.  Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.   400,   sono   stabilite  le  norme  regolamentari  per
          l'applicazione  del  presente  testo unico, con particolare
          riferimento     all'accertamento     e    contabilizzazione
          dell'imposta,  all'istituzione  dei  depositi  fiscali,  al
          riconoscimento  delle  qualita' di operatore professionale,
          di  rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa
          dalle  accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni,
          abbuoni   o   restituzioni,   al   riconoscimento   di  non
          assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione
          della  vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e
          deposito  dei  prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza
          fiscale,   alla   cessione   dei   contrassegni  di  Stato,
          all'istituzione  degli  uffici  finanziari  di fabbrica. In
          attuazione  dei  criteri  di  carattere  generale stabiliti
          dalle  norme  regolamentari,  l'amministrazione finanziaria
          impartisce  le  disposizioni specifiche per i singoli casi.
          Fino  a  quando  non  saranno  emanate  le  predette  norme
          regolamentari  restano  in vigore quelle vigenti, in quanto
          applicabili.  I  cali ammissibili all'abbuono dell'imposta,
          fino  a  quando  non  saranno  determinati  con  il decreto
          previsto  dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle
          percentuali stabilite dalle norme vigenti.".
              - Il  testo  dell'art.  27, commi da 3 a 5, del decreto
          legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504  (Testo unico delle
          disposizioni   legislative   concernenti   l'imposta  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative), e' il seguente:
              "3.   L'alcole  e  le  bevande  alcoliche  sono  esenti
          dall'accisa quando sono:
                a) denaturati  con  denaturante  generale e destinati
          alla vendita;
                b) denaturati   con  denaturanti  speciali  approvati
          dall'amministrazione   finanziaria   ed   impiegati   nella
          fabbricazione  di  prodotti  non destinati al consumo umano
          alimentare;
                c) impiegati  per  la produzione dell'aceto di cui al
          codice NC 2209;
                d) impiegati   nella   fabbricazione   di  medicinali
          secondo  la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del
          Consiglio  del  26 gennaio  1965, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965
          e  recepita  con  il decreto legislativo 29 maggio 1991, n.
          178,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del
          15 giugno 1991;
                e) impiegati  in  un  processo  di  fabbricazione,  a
          condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
                f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla
          preparazione   di   prodotti   alimentari   e   di  bevande
          analcoliche  aventi  un  titolo alcolometrico effettivo non
          superiore all'1,2 per cento in volume;
                g)   impiegati  direttamente  o  come  componenti  di
          prodotti   semilavorati  destinati  alla  fabbricazione  di
          prodotti  alimentari,  ripieni  o meno, a condizione che il
          contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole
          puro  per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a
          litri  5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per
          altre merci;
                h)  impiegati come campioni per analisi, per prove di
          produzione necessarie o a fini scientifici;
                i)  utilizzati  nella  fabbricazione di un componente
          non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.
              4.   Le  agevolazioni  sono  accordate  anche  mediante
          rimborso dell'imposta pagata.
              5.  Sui  prodotti  ritirati  dal  commercio  in  quanto
          divenuti  non  idonei  al  consumo  umano  viene rimborsata
          l'accisa pagata".
              -  Il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996,
          n.  524,  reca: "Regolamento recante norme per disciplinare
          l'impiego  dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in
          usi esenti da accisa".
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione."
          Note all'art. 1, commi 1 e 2:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del decreto del
          Ministro  delle  finanze  9 luglio 1996, n. 524, cosi' come
          modificato dal presente articolo:
              "Art.  2  (Impiego di alcole denaturato con denaturanti
          speciali).  -  1.  L'alcole  etilico impiegato in esenzione
          d'accisa,  ai  sensi dell'art. 27, comma 3, lettera b), del
          testo  unico, nella fabbricazione di prodotti non destinati
          al  consumo  umano  alimentare  deve  essere denaturato con
          denaturanti    speciali    approvati   dall'amministrazione
          finanziaria,  fatto  salvo quanto stabilito ai commi 2 e 4.
          La  denaturazione  puo' essere effettuata, oltre che presso
          gli  impianti  di  cui al comma 4 dell'art. 1, anche presso
          gli  utilizzatori,  che  in  tal  caso devono dotarsi delle
          idonee attrezzature, nonche' negli impianti di cui al comma
          12  dello  stesso  art.  1,  per  gli alcoli recuperati nel
          medesimi. Per l'istituzione degli opifici di denaturazione,
          per l'effettuazione delle operazioni di denaturazione e per
          la contabilizzazione dell'alcole denaturato si osservano le
          procedure di cui all'art. 1, commi 4 e 5.
              2.  L'alcole etilico destinato alla fabbricazione delle
          profumerie e dei prodotti cosmetici di cui all'art. 1 della
          legge  11 ottobre  1986,  n.  713,  deve  essere denaturato
          mediante  l'aggiunta,  ad  ogni  ettolitro anidro di alcole
          delle seguenti sostanze:
                a) - denatonium benzoato: grammi 0,8;
                   - alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
                b) - dietil ftalato: grammi 500;
                   - alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
                c) - alcool isopropilico: grammi 5.000;
                   - alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
                d) - muschio naturale o sintetico: grammi 39,5;
                   - alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
                e) - timolo: grammi 500.
              3.  Le  formulazioni  di  cui  alle lettere a) e b) del
          comma  2 devono essere utilizzate per la preparazione delle
          profumerie   alcoliche,  quelle  della  lettera  c)  per  i
          prodotti  liquidi  e  trasparenti  ed in particolare per le
          lacche  ed  i prodotti per capelli, quella della lettera d)
          per  deodoranti,  creme  ed  altri  prodotti per la pelle e
          quella della lettera e) per prodotti per l'igiene dei denti
          e  della  bocca. Previa autorizzazione dell'amministrazione
          finanziaria,   le   suddette  formulazioni  possono  essere
          utilizzate   per   correlazioni  diverse  da  quelle  sopra
          specificate;   analogamente,  puo'  essere  autorizzata  la
          denaturazione con altre sostanze ammesse negli Stati membri
          dell'Unione europea.
              4.  L'alcole  etilico  destinato alla fabbricazione dei
          detersivi  liquidi  e  in pasta per bucato, per stoviglie e
          per superfici dure (NC 3402), dei lucidi per scarpe liquidi
          in  confezione  autolucidante  (NC  3405),  dei  deodoranti
          ambientali  in  forma  liquida,  aerosol e spray (NC 3307),
          degli  insetticidi  in  forma  liquida, aerosol e spray (NC
          3808)  deve essere denaturato mediante l'aggiunta, per ogni
          ettolitro anidro di alcole, delle sottoindicate sostanze:
                a) 4.000 grammi di isopropanolo;
                b) 500 grammi di metiletilchetone;
                c) 2 grammi di bitrex.
              5.  Su  motivata richiesta dei fabbricanti dei prodotti
          di  cui  al  comma  4  l'amministrazione  finanziaria  puo'
          consentire  che la denaturazione venga effettuata con altre
          formulazioni.  Per  i  prodotti  dei commi 2 e 4 le dizioni
          "alcole  denaturato"  e simili possono risultare solo fra i
          componenti.
              6.  Chiunque  intenda utilizzare l'alcole denaturato di
          cui  al  presente articolo deve presentare, almeno sessanta
          giorni prima dell'inizio dell'attivita', apposita denuncia,
          in  duplice  esemplare,  al  competente UTF, illustrando il
          processo   di   lavorazione  ed  indicando  il  denarurante
          ritenuto  idoneo  e la gradazione alcolica dei prodotti che
          intende ottenere; deve, inoltre, chiedere il rilascio della
          licenza  fiscale  prevista  per  la  specifica attivita' da
          svolgere,   corrispondendone  il  relativo  diritto,  e  la
          attribuzione  della  qualifica  di operatore registrato, di
          cui  all'art.  8  del  testo  unico.  L'UTF,  accertato che
          sussistono  le  condizioni, dal punto di vista fiscale, per
          l'esercizio   della   particolare  attivita',  rilascia  la
          licenza,  comunica  il  codice d'accisa e puo' procedere ed
          eventuali  esperimenti  per la determinazione dei paragrafi
          d'impiego.  L'utilizzatore  e'  obbligato  alla  tenuta  di
          apposito   registro   di   carico   e  scarico  dell'alcole
          denaturato,  riportando  giornalmente le partite pervenute,
          con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, e
          decadalmente  quelle  passate  alla  lavorazione  nonche' i
          prodotti ottenuti, distintamente per gradazione alcolica.
              7.   La   movimentazione  intracomunitaria  dell'alcole
          denaturato  con  denaturante  speciale e' effettuata con la
          scorta  del  documento  di  accompagnamento  comunitario in
          regime  sospensivo  di  cui  al  regolamento CEE n. 2719/92
          della  Commissione  dell'11 settembre  1992,  e  successive
          modifiche;   i  trasferimenti  interni  dagli  impianti  di
          denaturazione a quelli di utilizzazione sono effettuati con
          la    scorta    del   suddetto   documento,   recante   una
          stampigliatura  con l'indicazione "vale per la circolazione
          interna  dell'alcole  denaturato con denaturante speciale",
          senza  la  prestazione  di  alcuna  cauzione.  Nei suddetti
          documenti  deve essere indicata la formula di denaturazione
          e   l'impiego   cui  l'alcole  e'  destinato.  In  caso  di
          denaturanti oggetto di una specifica autorizzazione, devono
          essere  indicati  gli  estremi di quest'ultima; puo' invece
          omettersi,  per  motivi  di  riservatezza,  la  formula  di
          denaturazione.   I  documenti  sopracitati  devono  restare
          allegati  al  registro  di  carico  e  scarico  dell'alcole
          denaturato.
              8.   La   vigente   disciplina  fiscale  relativa  alle
          profumerie  alcoliche e', per quanto riguarda le profumerie
          prodotte con alcole denaturato, cosi' modificata:
                a) i   fabbricanti   ed   i   confezionatori   devono
          presentare  la  denuncia  di attivazione entro i termini di
          cui  al  comma  6  e  non  sono  soggetti all'obbligo della
          presentazione della dichiarazione di lavoro;
                b) le  indicazioni  da  apporre sulle confezioni sono
          quelle previste dalla normativa in materia di etichettatura
          dei prodotti cosmetici;
                c) la  disciplina  della circolazione prevista per la
          profumeria  confezionata  si applica anche ai prodotti allo
          stato sfuso nonche' ai prodotti intermedi contenenti alcole
          denaturato  destinati  alla  produzione delle profumerie. I
          documenti  di  accompagnamento  devono essere emessi da una
          distinta  serie  speciale;  in  quelli relativi ai prodotti
          sfusi  e  intermedi  deve  essere  fatto  riferimento  alle
          tipologie  di  cui  al  comma 3 e devono essere indicati il
          quantitativo  di  alcole  presente  e  la sua materia prima
          d'origine,  la  formula  di denaturazione e lo stabilimento
          d'impiego.  Alla  custodia dei documenti di accompagnamento
          si applicano le norme di cui all'art. 1, comma 10;
                d) la  circolazione  intracomunitaria  e'  effettuata
          secondo   le  modalita'  previste  dagli  Stati  comunitari
          mittenti;  in  caso di spedizioni dal territorio nazionale,
          il  prodotto  deve essere scortato da documenti commerciali
          dai   quali   risulti   possibile   l'identificazione   del
          destinatario;
                e) il   deposito  dei  prodotti  sfusi  e  di  quelli
          intermedi  e' soggetto alla denuncia all'UTF ed alla tenuta
          del   registro   di  carico  e  scarico,  obbligatoria  per
          qualsiasi quantitativo.
              9.   E'   esonerato   dall'accisa  l'alcole  denaturato
          contenuto in prodotti, provenienti da Paesi non comunitari,
          non   destinati   al  consumo  umano  alimentare.  L'alcole
          contenuto   nei  suddetti  prodotti,  preconfezionati,  non
          classificabili fra i solventi e diluenti del codice NC 3814
          e  diversi  dai  prodotti  cosmetici allo stato liquido, e'
          considerato  denaturato a norma se e' presente nei suddetti
          prodotti in una percentuale massima in volume non superiore
          al   30   per   cento.   Resta   ferma   la  facolta',  per
          l'amministrazione, di procedere al prelievo di campioni per
          il  controllo  della  gradazione  alcolica. Per percentuali
          superiori  a  quella  sopraindicata,  per  i  prodotti  non
          preconfezionati,  per  i  solventi e diluenti del codice NC
          3814  e  per  i  cosmetici  allo  stato  liquido, la dogana
          provvede  al prelievo di campioni per accertare se l'alcole
          possa  essere  ritenuto  denaturato,  anche  se con formula
          diversa  da  quella  di cui ai precedenti commi, in maniera
          tale   da  impedirne  un  illecito  uso.  Per  i  cosmetici
          dichiarati  prodotti  con  alcole  denaturato conformemente
          alle  disposizioni  nazionali  o  a  quelle  di altri Stati
          comunitari,    scortati    da   certificazione   rilasciata
          dall'autorita'   statale   del   Paese   da   cui   avviene
          l'importazione, da cui risulti la formula di denaturazione,
          il  prelievo  dei  campioni  e' effettuato a scandaglio. In
          caso  di  esito  negativo  dell'analisi,  qualora  non  sia
          possibile  la  rimessa  a  norma  del prodotto, sull'alcole
          contenuto nello stesso si rende dovuta l'accisa.
              10.  L'alcole  contenuto  in  prodotti non destinati al
          consumo umano alimentare provenienti da Paesi comunitari e'
          considerato  denaturato a norma; resta anche in questo caso
          salva  la  facolta'  dell'amministrazione  di  procedere al
          prelievo di campioni per il controllo delle caratteristiche
          della  denaturazione  e  dei  prodotti, anche ai fini della
          eventuale  adozione  delle  misure  previste  dall'art. 27,
          comma  5,  della  direttiva  92/83/CEE  del  Consiglio  del
          19 ottobre 1992".