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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 324

Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2011)
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Testo in vigore dal: 28-8-2001
al: 12-6-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle   Comunita'   europee   (legge  comunitaria  1995-1997),  ed  in
particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
  Vista la direttiva n. 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
  Vista  la  direttiva n. 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998,
che modifica la direttiva n. 94/58/CE sopra citata;
  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione del codice della navigazione
(navigazione  marittima),  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  legge  21  novembre  1985, n. 739, recante adesione alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di  mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  relativa  ad  un sistema generale di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione  superiore  che sanziona
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo  2 maggio 1994, n. 319, concernente
l'attuazione  della  direttiva  n.  92/51/CEE, relativa ad un secondo
sistema    generale    per   il   riconoscimento   della   formazione
professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n. 271, recante
adeguamento  della  normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma
della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19
aprile  2000,  n.  432,  di  recepimento della direttiva n. 95/21/CE,
relativa  all'attuazione  di  norme  internazionali  per la sicurezza
delle  navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita
e  di  lavoro  a  bordo,  come  modificata  dalle direttive 98/25/CE,
98/42/CE e 99/97/CE;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio di Stato n. 192/2000 e n. 128/2000
emessi    dalla   sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
rispettivamente  nell'adunanza  del  12  giugno  2000 e del 9 ottobre
2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 18 aprile 2001;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le  politiche comunitarie, dei
trasporti  e  della navigazione, delle comunicazioni e della sanita',
di  concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica
istruzione e dell'ambiente;
                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi che
prestano  servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite
alla navigazione marittima, ad eccezione:
a) delle  navi  da  guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre
   navi di proprieta' o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi
   governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle  imbarcazioni  da  diporto che non effettuano alcun traffico
   commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,   comma   3,   del   testo   unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio.
              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'articolo 87  della  Costituzione,  al  comma  5o,
          conferisce,  al  Presidente  della  Repubblica il potere di
          promulgare la legge e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1995-1997".
              -  L'articolo 5  della  legge  24 aprile  1998, n. 128,
          recita:
              "Art.   5  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  con
          regolamento  autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
          dare  attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
          all'allegato   C  con  uno  o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  adottati previo parere delle Commissioni parlamentari
          e  del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri
          direttivi  corrispondenti  a quelli enunciati nelle lettere
          b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.
              2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1,
          della  legge  9 marzo  1989, n. 86, i regolamenti di cui al
          comma  1  del presente articolo possono altresi', per tutte
          le  materie  non coperte da riserva assoluta di legge, dare
          attuazione   alle   direttive,   anche  se  precedentemente
          trasposte,  di  cui  le  direttive comprese nell'allegato C
          costituiscano    la   modifica,   l'aggiornamento   od   il
          completamento.
              3.   Ove   le   direttive  cui  essi  danno  attuazione
          prescrivano   di   adottare  discipline  sanzionatorie,  il
          Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, puo'
          prevedere  nei  regolamenti  di  cui  al  comma  1,  per le
          fattispecie  individuate  dalle  direttive stesse, adeguate
          sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
          ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera
          c) del comma 1 dell'articolo 2.
              -  L'Allegato  C  della predetta legge n. 128/1998 reca
          l'elenco   delle  direttive  da  recepire  con  regolamento
          autorizzato.
              -  La  direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre
          1994  e'  pubblicata  nella  GUCE  n. L 319 del 12 dicembre
          1994.
              -  La  direttiva  98/35/CE  del Consiglio del 25 maggio
          1998,  che  modifica  la  direttiva 94/58/CE, e' pubblicata
          nella GUCE n. L 172 del 17 giugno 1998.
              -  Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ha approvato
          il codice della navigazione.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          15 febbraio   1952,   n.   328,   reca:  "Approvazione  del
          regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
          1973,  n.  156,  reca:  "Approvazione del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia postale, di banco posta
          e di telecomunicazioni".
              -  La  legge  21 novembre 1985, n. 739, reca: "Adesione
          alla   Convenzione  del  1978  sulle  norme  relative  alla
          formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed
          alla  guardia,  adottata  a  Londra il 7 luglio 1978, e sua
          esecuzione".
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE relativa ad un
          sistema   generale   di   riconoscimento   dei  diplomi  di
          istruzione     superiore    che    sanzionano    formazioni
          professionali di una durata minima di tre anni.
              -  La direttiva 89/48/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
          019 del 24 gennaio 1989.
              -  Il  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca:
          "Attuazione   della  direttiva  92/51/CEE  relativa  ad  un
          secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
          professionale che integra la direttiva 89/48/CEE".
              -  La  direttiva  92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno
          1992 e' pubblicata nella GUCE n. L 209 del 24 luglio 1992.
              -  Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca:
          "Adeguamento  della  normativa sulla sicurezza e salute dei
          lavoratori  marittimi  a  bordo  delle navi mercantili e da
          pesca  nazionali,  a norma della legge 31 dicembre 1999, n.
          485".
              -  La  legge 31 dicembre 1998, n. 485, reca: "Delega al
          Governo  in  materia  di  sicurezza  del lavoro nel settore
          portuale marittimo".
              -  Il  decreto  del  Ministero  dei  trasporti  e della
          navigazione  19 aprile  2000, n. 432, reca: "Regolamento di
          recepimento     della     direttiva    95/21/CE    relativa
          all'attuazione  di  norme  internazionali  per la sicurezza
          delle   navi,   la   prevenzione   dell'inquinamento  e  le
          condizioni  di  vita  e  di lavoro a bordo, come modificata
          dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE".
              -  La  direttiva 98/25/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          133 del 7 maggio 1998.
              -  La  direttiva 98/42/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          184 del 27 giugno 1998.
              -  La  direttiva 99/97/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          331 del 23 dicembre 1999.
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri". "L'art. 17 (Regolamenti) al
          comma 2, cosi' recita:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".