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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 324

Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2011)
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Testo in vigore dal:  28-8-2001 al: 12-6-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
Vista la direttiva n. 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanziona formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale per il riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, di recepimento della direttiva n. 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 192/2000 e n. 128/2000 emessi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 12 giugno 2000 e del 9 ottobre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2001;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'ambiente;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:
a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprietà o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione, al comma 5o, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare la legge e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997".
- L'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recita:
"Art. 5 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
- L'Allegato C della predetta legge n. 128/1998 reca l'elenco delle direttive da recepire con regolamento autorizzato.
- La direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 è pubblicata nella GUCE n. L 319 del 12 dicembre 1994.
- La direttiva 98/35/CE del Consiglio del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE, è pubblicata nella GUCE n. L 172 del 17 giugno 1998.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ha approvato il codice della navigazione.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni".
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, reca: "Adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca: "Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
- La direttiva 89/48/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 019 del 24 gennaio 1989.
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca: "Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE".
- La direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 è pubblicata nella GUCE n. L 209 del 24 luglio 1992.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca: "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1999, n. 485".
- La legge 31 dicembre 1998, n. 485, reca: "Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo".
- Il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, reca: "Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE".
- La direttiva 98/25/CE è pubblicata nella GUCE n. L 133 del 7 maggio 1998.
- La direttiva 98/42/CE è pubblicata nella GUCE n. L 184 del 27 giugno 1998.
- La direttiva 99/97/CE è pubblicata nella GUCE n. L 331 del 23 dicembre 1999.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". "L'art. 17 (Regolamenti) al comma 2, così recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".