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DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2001, n. 201

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

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Testo in vigore dal: 13-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7,
comma 4;
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
  Visto  l'articolo 50,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e in
particolare i commi 9, lettera a), e 11;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
  Acquisiti  i  pareri  delle  organizzazioni sindacali del personale
della   Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste  le  deliberazioni  del Consiglio dei Ministri adottate nelle
riunioni dell'11 e del 24 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, con il Ministro della
difesa e con il Ministro delle finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1. Al   decreto   legislativo   5 ottobre   2000,   n.   334,  dopo
l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
  "Art.   22-bis   (Inquadramenti   del   personale   del  ruolo  dei
commissari). - 1. Il  personale  del ruolo dei commissari in servizio
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato,
con  decorrenza  15 marzo  2001, anche in soprannumero riassorbibile,
nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:
    a) nella  qualifica  di  vice questore aggiunto, i commissari e i
commissari capo con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei
commissari  non  inferiore  a  sette  anni e sei mesi, nonche' i vice
questori aggiunti;
    b) nella  qualifica  di  commissario  capo, i vice commissari e i
commissari  con  un'anzianita'  di  effettivo  servizio nel ruolo dei
commissari inferiore a sette anni e sei mesi.
  2. Gli  inquadramenti  di  cui  al  comma 1 sono effettuati secondo
l'ordine  delle  qualifiche  di provenienza e, nell'ambito di queste,
secondo  l'ordine  di  ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera
a),  conserva,  ai  fini della progressione alla qualifica superiore,
l'anzianita'  eccedente  quella minima richiesta per l'inquadramento.
Il  personale  di  cui  al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi
fini, l'anzianita' maturata nel ruolo.
  3. Dall'anzianita'  richiesta  per  gli  inquadramenti  di  cui  al
comma 1  sono  detratti  i  periodi  di ritardo nella progressione in
carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione
dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  4. Il   personale   di   cui   al   comma 1,  promosso  per  merito
straordinario  ai  sensi  dell'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' comunque inquadrato nella
stessa  qualifica  attribuita al funzionario del ruolo dei commissari
che  lo seguiva in ruolo prima della data di inquadramento, andandosi
a collocare in ruolo immediatamente prima di quest'ultimo.
  5. In  relazione  alle  eventuali  posizioni  soprannumerarie sulla
dotazione  organica  del ruolo dei commissari, di cui all'articolo 1,
comma 3,  e alla tabella 1, e' reso indisponibile un eguale numero di
posti nella qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale.
  Art.  22-ter (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti). - 1. Il
personale  inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la
promozione  alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto,
mediante  scrutinio  per  merito  comparativo, al compimento di sette
anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
  2. Fermo   restando  quanto  previsto  dal  comma 3,  il  personale
inquadrato  nella qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari
capo   promossi   vice   questori  aggiunti  ai  sensi  del  comma 1,
partecipano  allo  scrutinio  per merito comparativo di ammissione al
corso  di  formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
al compimento di due anni di anzianita' nella qualifica; il personale
inquadrato  nella  qualifica  di commissario capo puo' partecipare al
concorso  per  l'accesso  alla  qualifica  di primo dirigente, di cui
all'articolo 7,  comma 1,  lettera b), al compimento di sette anni di
effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
  3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 1 dell'articolo 23,
agli  scrutini  e  ai concorsi di cui all'articolo 7, comma 1, per il
conferimento  dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica
di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002 e' ammesso esclusivamente
il  personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto
riveste  la  qualifica  di  vice  questore aggiunto, ovvero quelle di
commissario  capo e di commissario, sempre che, alla stessa data, sia
in  possesso  di  un'anzianita' complessiva nel ruolo non inferiore a
nove anni e sei mesi.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 76 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              - L'art 87 della Costituzione della Repubblica italiana
          conferisce,  tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
          potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
          valore di legge e i regolamenti.
              - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
          integrale  dell'art.  7  della  legge  31 marzo 2000, n. 78
          (Delega  al  Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei
          carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello Stato, del Corpo
          della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
          materia di coordinamento delle Forze di polizia).
              "Art.   7   (Disposizioni   comuni).  -  1.  I  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati,
          ferma  restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
          polizia,   sulla  proposta  dei  Ministri  interessati,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  con il Ministro per la funzione
          pubblica    e,   per   quanto   concerne   l'organizzazione
          territoriale,   con   il   Ministro  dell'interno,  se  non
          proponente.
              2.  Per  le sole disposizioni concernenti l'ordinamento
          del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
          emanati  anche  con  il concerto dei Ministri dell'interno,
          della difesa e delle finanze se non proponenti.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 ed i
          regolamenti  di  cui  all'art.  6  non  dovranno comportare
          modifiche della normativa relativa al trattamento economico
          del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi
          di spesa di cui all'art. 8.
              4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
          dei  criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
          5  e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
          articolo,  potranno  essere  emanate con uno o piu' decreti
          legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".
              - Il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca:
          "Riordino  dei  ruoli  del  personale direttivo e dirigente
          della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
          legge 31 marzo 2000, n. 78".
              - Per il testo dell'art. 50, comma 9, lettera a), della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
          legge finanziaria 2001), si veda in note all'art. 9.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 50, comma 11, della
          citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
              "11.  Per  l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
          lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
          all'art.  7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
          l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
          termine  di  cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
          78  del  2000  e  quello  previsto  per  il  riordino delle
          carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
          del   Corpo   forestale   dello  Stato  sono  prorogati  al
          28 febbraio  2001;  in  entrambi  i  casi  il  termine  per
          l'espressione   del,   parere   sugli   schemi  di  decreto
          legislativo  da  parte  delle  competenti commissioni della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica e'
          ridotto a trenta.".

          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo  5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi
          nelle note alle premesse):
              "Art.  22  (Disposizioni  transitorie  per l'accesso al
          ruolo   dei  commissari).  -  1.  Fino  all'emanazione  dei
          regolamenti  previsti  dagli  articoli  3  e 4, ai concorsi
          straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei
          commissari, di cui all'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n.
          85,  cosi'  come  modificato  dall'art. 68, comma 11, ed ai
          relativi  corsi  di  formazione continuano ad applicarsi le
          disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  74 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   24 aprile  1982,  n.  335
          (Ordinamento  del  personale  della  Polizia  di  Stato che
          espleta funzioni di polizia):
              "Art.  74  (Promozione  per  merito straordinario degli
          appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti). - La
          promozione  alla  qualifica superiore puo' essere conferita
          anche  per  merito  straordinario  ai  vice  commissari, ai
          commissari,  ai  commissari capo, ai vice questori aggiunti
          ed   ai   primi  dirigenti  che  nell'esercizo  delle  loro
          funzioni,  al  fine  di  tutelare  l'ordine  e la sicurezza
          pubblica  abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita
          ovvero,  nel portare a compimento operazioni di servizio di
          eccezionale  rilevanza,  abbiano  messo in luce eccezionali
          capacita' professionali dimostrando di poter adempiere alle
          funzioni della qualifica superiore.".