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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. 33

Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per il contenimento delle tariffe applicate dagli enti locali ed alimentato con le risorse finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidati dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-3-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione e che demanda ad apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, la disciplina per l'istituzione del predetto fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati;
Visto l'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000 e ritenuto di recepire i relativi suggerimenti, salvo per quanto concerne la previsione dell'invio da parte degli enti locali di una relazione sulle modalità di utilizzo dei contributi concessi in quanto, essendo assegnati alla generalità degli enti e per un periodo temporale indeterminato, non rientrano tra quelli straordinari per i quali è dovuta, ai sensi dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presentazione di apposito rendiconto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disciplina l'istituzione presso il Ministero dell'interno del fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) di prestazioni di servizi non commerciali affidati da comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane ed unioni di comuni a soggetti esterni all'amministrazione e le modalità per la ripartizione del fondo ai predetti enti locali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
"3. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 158 della legge 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 2. - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni".
"Art. 158 (Rendiconto dei contributi straordinari). - 1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, vedi nelle note alle premesse.