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LEGGE 12 luglio 1900, n. 259

Relativa agli stipendi dei professori delle Scuole e degl'Istituti Tecnici ed altri provvedimenti. (000U0259)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-8-1900
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I  ruoli  e  gli  stipendi  dei  presidi,  dei  direttori  e  degli
insegnanti degli Istituti Tecnici e Nautici e delle Scuole  Tecniche,
sono determinati dalle tabelle A e B unite a questa legge. 
 
  Alle tabelle A e B per i Licei e per i Ginnasi,  approvate  con  la
legge 25 febbraio 1892, n. 71, modificate  con  la  legge  19  luglio
1894, n. 35, e con decreti Reali per l'istituzione o soppressione  di
nuove Scuole, sono sostituite le tabelle C e D unite a questa legge. 
 
  Saranno iscritte  in  bilancio  le  somme  risultanti  dalle  dette
tabelle. 
 
  Gli aumenti sessennali gia' conseguiti non saranno  assorbiti,  ne'
in tutto ne' in  parte,  dagli  aumenti  di  stipendio  che  verranno
accordati alla prima applicazione della presente legge. 
 
  Coloro  che  in  questa  prima  applicazione  della  legge  fossero
rimandati ad una classe inferiore,  quando,  giunto  il  loro  turno,
verranno riammessi nella classe corrispondente a  quella  alla  quale
ora appartengono,  conserveranno  anch'essi  gli  aumenti  sessennali
conseguiti  finora  o  che  si  saranno   maturati   nel   frattempo,
indipendentemente dagli stipendi che allora dovranno percepire.