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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 19 giugno 2000, n. 303

Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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Testo in vigore dal: 11-11-2000
al: 25-3-2021
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 24  aprile  1998,  n.  128,  recante
disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti   dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita'  europee  (legge  comunitaria
1995-1997); 
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993,  n.  28,  emanato  in
attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai 
controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su 
  prodotti   di   origine   animale    applicabili    negli    scambi
  intracomunitari; 
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, emanato in 
attuazione  della   direttiva   92/118/CEE   concernente   condizioni
sanitarie per gli  scambi  e  le  importazioni  dei  patogeni  e  dei
prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche; 
  Vista la direttiva 96/93/CE del Consiglio  del  17  dicembre  1996,
relativa  alla  certificazione  di  animali  e  prodotti  di  origine
animale; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
"Definizione  e  ampliamento  delle  attribuzioni  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali"; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione 
  consultiva per gli atti normativi nella  adunanza  del  6  dicembre
  1999: 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, 
effettuata con nota n. l00.l/2187-G/3354 del 7 giugno 2000; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  La  certificazione   prevista   dalla   normativa   comunitaria
veterinaria di cui agli allegati al decreto  legislativo  30  gennaio
1993, n. 28, e successive modifiche, deve  essere  rilasciata  da  un
veterinario ufficiale  o  da  un  veterinario  libero  professionista
autorizzato  dall'autorita'   competente,   nel   caso   in   cui   i
provvedimenti di attuazione delle direttive di cui agli  allegati  al
predetto decreto legislativo n. 28 del 1993 prevedono tale facolta'. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  l0,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24 aprile
          1998, n. 128:
              "Art.  6  (Attuazione  di  direttive comunitarie in via
          regolamentare  o  amministrativa). - 1. L'allegato D elenca
          le  direttive  attuate  o  da  attuare mediante regolamento
          ministeriale  da  emanare ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto
          del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il
          disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183.
              2.     Le    amministrazioni    competenti    informano
          costantemente  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie    sulle   fasi   dei   procedimenti   connessi
          all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
              3.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  nelle  materie  di loro competenza possono, entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  indirizzare alla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il coordinamento delle
          politiche  comunitarie  proposte in merito al contenuto dei
          provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1".
              - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4, dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
              - L'argomento  del decreto legislativo 30 gennaio 1993,
          n. 28, e' riportato nelle premesse.