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LEGGE 21 luglio 2000, n. 205

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 10-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2019)
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Testo in vigore dal: 10-8-2000
al: 15-9-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
              Disposizioni sul processo amministrativo

  1.  All'articolo  21  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi
dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Il  ricorso  deve  essere  notificato tanto all'organo che ha emesso
l'atto   impugnato   quanto  ai  controinteressati  ai  quali  l'atto
direttamente  si  riferisce,  o  almeno  ad alcuno tra essi, entro il
termine  di  sessanta  giorni da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta  la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o,
per  gli  atti  di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal
giorno  in  cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa
sia  prevista  da  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento, salvo
l'obbligo  di  integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli
altri   controinteressati,   che   siano   ordinate   dal   tribunale
amministrativo  regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza
del  ricorso  tra  le  stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso
stesso,  sono  impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In
pendenza  di  un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma
5,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, puo' essere proposta con
istanza  presentata  al  presidente e depositata presso la segreteria
della   sezione   cui   e'  assegnato  il  ricorso,  previa  notifica
all'amministrazione  ed  ai  controinteressati,  e  viene  decisa con
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
Il  ricorso,  con  la prova delle avvenute notifiche, e con copia del
provvedimento  impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere
depositato  nella  segreteria del tribunale amministrativo regionale,
entro  trenta  giorni  dall'ultima  notifica. Nel termine stesso deve
essere   depositata   copia  del  provvedimento  impugnato,  ove  non
depositata  con  il  ricorso,  ovvero  ove notificato o comunicato al
ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in
giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della
documentazione   a   sostegno  del  ricorso  non  implica  decadenza.
L'amministrazione,  entro  sessanta giorni dalla scadenza del termine
di  deposito  del  ricorso,  deve  produrre l'eventuale provvedimento
impugnato  nonche'  gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e'
stato  emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione
ritiene utili al giudizio. Dell'avvenuta produzione del provvedimento
impugnato, nonche' degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto
e' stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.
  Ove  l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente,
ovvero  un  magistrato  da  lui delegato, ordina, anche su istanza di
parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi
opportuni".
  2.  Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul
Consiglio  di  Stato,  approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La  decisione  sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica,
e'  adottata  dal  presidente della sezione o da un magistrato da lui
delegato  ovvero  dal  collegio  mediante  ordinanza  con la quale e'
contestualmente   fissata   la   data  della  successiva  udienza  di
trattazione del ricorso".
  3.  All'articolo  23  della  legge  6  dicembre 1971, n. 1034, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I  documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo
regionale  non  possono  essere  ritirati  dalle  parti  prima che il
giudizio  sia  definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso
di  appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado
unitamente  al  fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza puo' altresi'
essere  disposta  dal  presidente  della sezione, anche su istanza di
parte,  l'acquisizione  dei documenti e degli atti e mezzi istruttori
gia'  acquisiti  dal  giudice di primo grado. Nel caso di appello con
richiesta   di   sospensione   della  sentenza  impugnata  ovvero  di
impugnazione  del  provvedimento  cautelare  la  parte  ha diritto al
rilascio  di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza
oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
Il   presidente   della   sezione   puo',  tuttavia,  autorizzare  la
sostituzione  degli  eventuali  documenti e atti esibiti in originale
con  copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria
su  istanza  motivata  dalla  parte  interessata. Entro trenta giorni
dalla  data  dell'iscrizione  a  ruolo  del  procedimento  di appello
avverso  la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado
l'avvenuta  interposizione  di appello e richiede la trasmissione del
fascicolo di primo grado".
  4.  All'articolo  38  del  regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le
parole:  "entro  due  giorni"  sono sostituite dalle seguenti: "entro
dieci giorni".