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DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2000, n. 214

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 16-8-2000
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
la  riforma  strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Vista  la  legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo
9,  comma  2,  che  conferisce  delega al Governo per l'emanazione di
disposizioni  correttive, tra l'altro, del citato decreto legislativo
n. 464 del 1997;
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 maggio 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera   dei   deputati   e  del  Senato  della  Repubblica,  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  della  legge  28  dicembre 1995, n. 549,
espressi, rispettivamente, in data 13 giugno 2000 e 15 giugno 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica,   delle   finanze,
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica e per la
funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma 1, lettera b), il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti:  "Le  relative  competenze  sono  ripartite  fra il comando
regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione
di  amministrazione  che  accentra  le  funzioni  delle  direzioni di
amministrazione  delle  regioni  militari  nord,  centro  e  sud.  E'
istituito,  con sede in Roma, il comando militare della capitale, che
assume  le  funzioni  di  comando  del  reclutamento e delle forze di
completamento  interregionale  centro e di comando del reclutamento e
delle forze di completamento della regione Lazio";
    b)  al  comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le
convenzioni  di cui al presente comma prevedono anche le modalita' di
riconoscimento  degli  studi  compiuti  e  di  rilascio dei titoli di
diploma  universitario,  di  laurea e di specializzazione riguardanti
gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza
in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto
legislativo  ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola
media  superiore  richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie
militari,  abbiano  superato  il  previsto  ciclo  di studi presso le
rispettive  accademie  e  le  scuole di applicazione ovvero la scuola
ufficiali  dei  carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia
di   finanza.   Per   gli   ufficiali  in  congedo  le  modalita'  di
riconoscimento  sono definite anche con riferimento ai cicli di studi
frequentati  dal personale in servizio alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  legislativo  o successivamente a tale data. I
riconoscimenti   hanno  luogo  dando  la  precedenza  alle  procedure
riguardanti gli ufficiali in servizio;
    c)  al comma 4 le parole: "seconda scuola militare dell'Esercito"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "scuola  militare  Teulie'". Tale
denominazione  puo' essere modificata con "decreto del Ministro della
difesa";
    d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  "4-bis.  Il  secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge
22  febbraio  1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n.
1501, e' sostituito dal seguente:
  "L'ordinamento   della   scuola  di  guerra  aerea,  dell'Accademia
aeronautica  e della scuola di applicazione dell'Aeronautica militare
e' stabilito con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica e, ove i programmi di studio lo richiedano,
con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica.
  4-ter.  Dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui al
secondo  comma  dell'articolo  34 del regio decreto-legge 22 febbraio
1937,  n.  220,  convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, come
sostituito  dal  comma  4-bis  del  presente articolo, e' abrogato il
regio decreto 25 marzo 1941, n. 472.
  4-quater.  Le disposizioni relative al funzionamento degli istituti
e  delle  scuole interforze e di quelli di Forza armata sono emanate,
rispettivamente, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di
stato  maggiore  di  Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma
dei  carabinieri,  previo  parere  del  Capo  di stato maggiore della
difesa. E' abrogato l'articolo 3 del regio decreto 1° maggio 1930, n.
726.".
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                                Nota al titolo:
              -  Per  il  testo  dell'art.  9,  comma  2, della legge
          31 marzo 2000, n. 78, vedasi in note alle premesse.
                              Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              - Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - Il  decreto  legislativo  28 novembre  1997,  n. 464,
          reca:  "Riforma  strutturale  delle  Forze  armate  a norma
          dell'art.  1,  comma  1,  lettere a), d) ed h), della legge
          28 dicembre 1995, n. 549".
              - Il  testo  dei  commi  1  e 2 dell'art. 1 della legge
          28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              "Art.  1.  - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
          ad  emanare,  entro  cinque  mesi  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          volti a:
                a) ridurre   il   numero   dei  comandi  operativi  e
          territoriali  e  delle  altre  strutture  periferiche della
          Difesa,   anche   a   livello   di   regione  militare,  di
          dipartimento  militare  marittimo,  di  regione  aerea, ivi
          comprese  le corrispondenti direzioni di amministrazione, e
          di   istituti  di  formazione,  garantendo  una  loro  piu'
          efficace   articolazione,   composizione,   ubicazione   ed
          attribuzione delle competenze;
                b) procedere       alla       ristrutturazione      e
          all'accorpamento,  in modo tale da ridurne il numero, delle
          direzioni generali, e degli uffici centrali;
                c) procedere  alla  ristrutturazione  degli arsenali,
          degli  stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone
          i   relativi  compiti,  attraverso  l'ottimizzazione  e  la
          concentrazione    dei    procedimenti   produttivi,   anche
          attraverso accorpamenti;
                d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle
          attivita'  rivolte  alla  protezione  civile  e alla tutela
          ambientale;
                e) disciplinare l'eventuale mobilita' contrattata dei
          lavoratori,   anche   concordando   con  le  organizzazioni
          sindacali  e  le regioni interessate le iniziative volte ad
          evitare  negative  ricadute sociali, derivanti da eventuali
          riduzioni;
                f) favorire  la  dismissione  delle strutture e degli
          immobili non piu' utilizzabili;
                g) rideterminare,   coerentemente   con  la  suddetta
          ristrutturazione,  le  dotazioni  organiche  in  base  alla
          definizione   dei   carichi   di  lavoro,  procedendo  alla
          copertura   dei   posti  disponibili  anche  attraverso  la
          riqualificazione  dei  dipendenti  civili  con  le medesime
          procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208;
                h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore
          interforze  che unifichi e sostituisca i corsi superiori di
          Stato maggiore   della   scuola  di  guerra  dell'Esercito,
          dell'Istituto  di guerra marittima e della Scuola di guerra
          aerea.
              2.  Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al
          Senato  della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
          di  cui  al  comma 1 al fine dell'espressione del parere da
          parte  delle  competenti commissioni permanenti, da rendere
          entro sessanta giorni dalla data di trasmissione".
              - Il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge 31 marzo
          2000,  n.  78  (Delega  al  Governo  in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
          Stato.  Norme  in  materia  di coordinamento delle Forze di
          polizia), e' il seguente:
              "2.  Il  Governo e' delegato altresi' ad emanare, entro
          il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello
          Stato,  uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
          integrative    e   correttive   dei   decreti   legislativi
          28 novembre  1997,  n.  464,  e  30 dicembre  1997, n. 490,
          attenendosi  ai  principi,  ai  criteri  direttivi  e  alle
          procedure  di  cui,  rispettivamente  all'art.  1, commi 1,
          lettera  a)  e  2,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
          all'art.  1,  commi  96,  97 e 100, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662".
              - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni
          del  Ministro  della  difesa,  ristrutturazione dei vertici
          delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del citato decreto
          legislativo  28 novembre  1997, n. 464, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art. 2. - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma
          1, del presente decreto:
                a) sono   soppressi   il   comando  regione  militare
          nord-ovest     e    la    corrispondente    direzione    di
          amministrazione.  Le relative competenze sono attribuite al
          comando   regione   militare   nord,  con  sede  a  Padova,
          costituito   per   riorganizzazione   del  comando  regione
          militare nord-est;
                b) sono   soppressi   il   comando  regione  militare
          centrale  e la corrispondente direzione di amministrazione.
          Le  relative  competenze  sono  ripartite  fra  il  comando
          regione militare nord, il comando regione militare sud e la
          direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle
          direzioni  di  amministrazione delle regioni militari nord,
          centro  e  sud.  E' istituito, con sede in Roma, il comando
          militare  della capitale, che assume le funzioni di comando
          del   reclutamento   e   delle   forze   di   completamento
          interregionale centro e di comando del reclutamento e delle
          forze di completamento della regione Lazio;
                c) sono  soppressi  il comando regione militare della
          Sicilia  e  la corrispondente direzione di amministrazione.
          Le  relative  competenze  sono  ripartite  tra  il  comando
          regione  militare  sud,  con  sede a Napoli, costituito per
          riorganizzazione  del comando regione militare meridionale,
          ed  il  comando militare autonomo della Sicilia, con sede a
          Palermo,   costituito   per  riorganizzazione  del  comando
          regione militare della Sicilia;
                d) sono  soppressi  il comando regione militare della
          Sardegna  e la corrispondente direzione di amministrazione.
          Le  relative  competenze  sono  ripartite  tra  il  comando
          regione  militare  centro,  con sede a Firenze, di cui alla
          lettera  b)  del  presente  comma,  ed  il comando militare
          autonomo  della  Sardegna,  con sede a Cagliari, costituito
          per  riorganizzazione  del  comando  regione militare della
          Sardegna;
                e) e'  soppresso  il comando in capo del dipartimento
          militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le
          relative  competenze  sono  ripartite  tra  i  dipartimenti
          militari  marittimi  di  Taranto  e La Spezia ed il comando
          militare marittimo autonomo della Sicilia;
                f) sono  soppressi  il  comando della seconda regione
          aerea,  le relative direzioni territoriali, comprese quelle
          di  commissariato  e  di  amministrazione,  e  le  connesse
          articolazioni   funzionali.  Le  relative  competenze  sono
          ripartite  secondo quanto indicato nella tabella B allegata
          al presente decreto;
                g) sono     soppressi     l'ispettorato     per    le
          telecomunicazioni  e  l'assistenza  al volo e l'ispettorato
          logistico.  Le  relative  competenze  sono ripartite tra il
          comando  logistico  ed  il  comando  della  squadra  aerea,
          secondo   quanto  indicato  nella  tabella  B  allegata  al
          presente decreto;
                h) sono  soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di
          regione  militare,  le  direzioni  di  commissariato  e  le
          connesse  articolazioni  funzionali. Le relative competenze
          sono  attribuite  ai  comandi logistici di area di cui alla
          tabella B allegata al presente decreto;
                i) e'   soppressa  l'accademia  di  sanita'  militare
          interforze.   Le  relative  funzioni,  di  cui  alla  legge
          14 marzo  1968,  n. 273, ed al decreto del Presidente della
          Repubblica  7 gennaio  1970,  n.  98,  sono attribuite alle
          accademie  militari di Forza armata con modalita' attuative
          da  determinarsi  con  uno  o piu' regolamenti del Ministro
          della  difesa,  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni. I
          giovani  ammessi  alle  accademie militari di Forza armata,
          con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso
          di  studi previsto per il conseguimento della laurea presso
          una  universita'  di  Stato  da  indicarsi  con decreto del
          Ministro della difesa, previa apposita convenzione;
                l) e'  soppresso  il  collegio "Francesco Morosini in
          Venezia.  Le  relative  attribuzioni  sono  trasferite alla
          scuola navale militare "Francesco Morosini che e' istituita
          con  decreto  del Ministro della difesa, di concerto con il
          Ministro  della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17,
          comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni  entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore  del presente decreto, che ne disciplina il relativo
          funzionamento  nonche'  i titoli di merito per l'ammissione
          ai  corsi normali dell'accademia navale da attribuirsi agli
          allievi  che  abbiano  concluso  senza demerito il ciclo di
          studi presso la scuola navale militare.
              2.  Con  decreto del Ministro della difesa, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  e'  determinata,  nel  triennio
          1998-2000,  la  data  delle soppressioni di cui al comma 1,
          lettere  a),  b), c), d), e), f), g), h) ed i) del presente
          articolo.
              3.  Con  decreto  del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  i
          Ministri  della  difesa  e delle finanze, sono definiti, ai
          sensi  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma
          95,  i  criteri generali per la definizione, da parte delle
          universita',   degli  ordinamenti  didattici  di  corsi  di
          diploma  universitario, di laurea e di specializzazione, di
          cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.
          341,  adeguati  alla formazione degli ufficiali delle Forze
          armate   e   del   Corpo   della  guardia  di  finanza.  Le
          universita',    in   conformita'   ai   predetti   criteri,
          definiscono  gli  ordinamenti  didattici  d'intesa  con  le
          accademie  militari  per  gli  ufficiali  e  con  gli altri
          istituti   militari   d'istruzione   superiore.   Ai   fini
          dell'attivazione  e  della  gestione  dei  corsi  di cui al
          presente  articolo, le universita', cui compete il rilascio
          dei  titoli  e  la  responsabilita'  didattica  dei  corsi,
          stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed
          istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle
          attivita'  didattiche anche utilizzando le strutture e, per
          specifici  insegnamenti,  i docenti delle accademie e degli
          istituti.   I   Ministri  della  difesa,  delle  finanze  e
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          definiscono  opportune  modalita' e strumenti per agevolare
          la  stipula  delle convenzioni di cui al presente articolo.
          Qualora  il  personale  militare  che frequenta i corsi non
          consegua  il  titolo universitario nel periodo di frequenza
          dell'accademia  o  di altro istituto militare di istruzione
          superiore,  e'  consentita la prosecuzione degli studi, con
          il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo,
          anche  presso  altre universita' che abbiano attivato corsi
          corrispondenti.
              Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche
          le  modalita'  di  riconoscimento degli studi compiuti e di
          rilascio  dei  titoli di diploma universitario, di laurea e
          di  specializzazione  riguardanti gli ufficiali delle Forze
          armate  e  del  Corpo  della guardia di finanza in servizio
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo  ovvero in congedo che, in possesso del diploma
          di   scuola   media   superiore   richiesto  all'epoca  per
          l'ammissione  alle  accademie militari, abbiano superato il
          previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le
          scuole  di  applicazione  ovvero  la  scuola  ufficiali dei
          carabinieri  o  la  scuola di applicazione della Guardia di
          finanza.  Per  gli  ufficiali  in  congedo  le modalita' di
          riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli
          di studi frequentati dal personale in servizio alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo  o
          successivamente  a  tale data. I riconoscimenti hanno luogo
          dando   la   precedenza   alle  procedure  riguardanti  gli
          ufficiali in servizio.
              4.  Entro  il  31 dicembre 1998, il distaccamento della
          scuola  militare "Nunziatella , con sede a Milano assume la
          denominazione  di  "Scuola  militare  Teulie'  con  propria
          autonomia   funzionale;   alla   scuola   si  applicano  le
          disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          18 novembre 1965, n. 1484.
              4-bis.   Il   secondo  comma  dell'art.  34  del  regio
          decreto-legge  22 febbraio  1937,  n. 220, convertito dalla
          legge 25 giugno 1937, n. 1501, e' sostituito dal seguente:
              "L'ordinamento    della   scuola   di   guerra   aerea,
          dell'Accademia  aeronautica  e della scuola di applicazione
          dell'Aeronautica  militare e' stabilito con regolamento del
          Ministro  della  difesa,  da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e,  ove i programmi di studio lo
          richiedano,   con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica .
              4-ter.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento
          di   cui   al   secondo   comma   dell'art.  34  del  regio
          decreto-legge  22 febbraio  1937,  n. 220, convertito dalla
          legge  25 giugno  1937,  n. 1501, come sostituito dal comma
          4-bis  del  presente articolo, e' abrogato il regio decreto
          25 marzo 1941, n. 472.
              4-quater.  Le  disposizioni  relative  al funzionamento
          degli  istituti  e  delle  scuole interforze e di quelli di
          Forza  armata  sono  emanate,  rispettivamente, dal Capo di
          Stato  maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di
          Forza  armata  e  dal  Comandante  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della
          difesa.  E'  abrogato  l'art. 3 del regio decreto 1o maggio
          1930, n. 726.
              5.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro della difesa
          possono   essere  costituiti  i  comandi  regione  militare
          interforze  cui  devolvere  le  funzioni svolte dai comandi
          regione   militare   e  aerea,  dai  comandi  in  capo  dei
          dipartimenti  militari  marittimi  e dai comandi militari e
          marittimi autonomi".
              - Il  regio  decreto  legge  22 febbraio  1937, n. 220,
          reca: "Ordinamento della regia aeronautica".
              - Il  regio  decreto  1o maggio  1930,  n.  726,  reca:
          "Ordinamento delle scuole militari".
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".