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DECRETO LEGISLATIVO 1 febbraio 2000, n. 57

Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2003)
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Testo in vigore dal: 17-3-2000
al: 14-2-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista l'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996,  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati nel settore
degli ortofrutticoli, e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2251/92 della Commissione del 29
luglio   1992,   concernente   i   controlli   sulla  qualita'  degli
ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;
  Visto  il  decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  che  reca disposizioni in materia di
controlli di qualita' dei prodotti ortofrutticoli;
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Vista la preliminare delibera del Consiglio dei Ministri, adottata,
nella riunione del 19 novembre 1999;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2000;
  Su  proposta  del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e del
Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e
forestali e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  sanzioni  applicabili in
materia  di  commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi,
oggetto  di norme comuni di qualita' stabilite a livello comunitario,
commercializzati  all'interno dell'Unione europea e nell'interscambio
con i Paesi terzi.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per   i  regolamenti  comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee (GUCE).
                                Nota al titolo:
              Per quanto riguarda la legge 24 aprile 1998, n. 128, si
          veda nelle note alle premesse.
                              Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge  24 aprile 1998, n. 128, reca disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria
          1995-1997). L'art. 8, cosi' recita:
              "Art.   8   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti,  e' delegato ad emanare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative   per   le  violazioni  di  direttive  delle
          Comunita'   europee   attuate   in   via   regolamentare  o
          amministrativa  ai  sensi  della legge 22 febbraio 1994, n.
          146,  della  legge  6 febbraio  1996,  n. 52, nonche' della
          presente   legge   e   per  le  violazioni  di  regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente legge.
              2.  La  delega  e'  esercitata  con decreti legislativi
          adottati  a  norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  o  del  Ministro competente per il coordinamento
          delle  politiche  comunitarie,  e  del Ministro di grazia e
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia; i decreti legislativi si informeranno ai princi'pi
          e  criteri  direttivi  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera
          c)".
              - Il  regolamento  (CEE)  n.  2200/96  del Consiglio e'
          stato pubblicato nella GUCE L 297 del 21 novembre 1996.
              - Il  regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione e'
          stato pubblicato nella GUCE L 219 del 4 agosto 1992.
              - Il  decreto  ministeriale  del 2 giugno 1992, n. 339,
          concernente il "Regolamento recante disposizioni in materia
          di  controlli  dell'Azienda di Stato per gli interventi nel
          mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualita'
          dei   prodotti   ortofrutticoli   ed  agrumari",  e'  stato
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del 17 luglio 1992, n. 167.
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: "Modifiche al
          sistema penale".