stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1999, n. 525

Attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
nascondi
Testo in vigore dal: 30-1-2000
al: 30-6-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che
coordina  le  procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia,  degli  enti  che  forniscono  servizi di trasporto, nonche'
degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158, recante
attuazione  delle  direttive  90/531/CEE  e  93/38/CEE, relative alle
procedure di appalti nei settori esclusi;
  Vista  la direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 1997, che modifica e integra la direttiva 93/38/CEE;
  Visto  l'articolo  1 e l'allegato A della legge 5 febbraio 1999, n.
25,  legge  comunitaria  per  il  1998, recante delega al Governo per
l'attuazione, tra le altre, della direttiva 98/4/CE;
  Vista  la  comunicazione  della  Commissone  europea 1999/C-129/05,
adottata  ai  sensi  dell'articolo  8  della  direttiva  93/38/CEE  e
pubblicata nella G.U.C.E. dell'8 maggio 1999, n. C/129;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 1999;
  Visto  il  parere  della conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1999;
  Sulla   proposta   dei   Ministri   delle   politiche  comunitarie,
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  e  dei  lavori
pubblici,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della
giustizia   e   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo  8  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  Sono  comunque  esclusi  dal  campo  di applicazione del
presente   decreto   i  servizi  di  telecomunicazioni  di  cui  alla
comunicazione   della   Commissione   europea   adottata   ai   sensi
dell'articolo  8,  paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. C/129 dell'8
maggio 1999".
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato  al Goveno se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La direttiva 93/38/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          214 del 24 agosto 1993.
              - Il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 158, reca
          attuazione  delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative
          alle procedure di appalti nei settori esclusi.
              - La  direttiva  98/4/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          101 del 1o aprile 1998.
              - La  legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  Legge comunitaria
          1998". L'art. 1 cosi' recita:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
          Ministro  competente  per  il coordinamento delle politiche
          comunitarie,  e  dei  Ministri con competenza istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva, se non proponenti.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, a seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio  dei  Ministri,  sono  trasmessi  alla Camera dei
          deputati  e  al  Senato della Repubblica perche' su di essi
          sia   espresso,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  il  parere  delle Commissioni competenti per
          materia;  decorso tale termine i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto
          per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
          precedono  la  scadenza  dei  termini previsti al comma 1 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  princi'pi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1".
              - L'allegato  A  della succitata legge riporta l'elenco
          delle direttive da attuare con decreto legislativo.
              - Il  decreto  legislativo  del 28 agosto 1997, n. 281,
          reca:  "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali".  L'art. 8
          cosi' recita:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali o se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
          dell'interno".
          Nota all'art. 1:
              - Il testo vigente dell'art. 8, del decreto legislativo
          17 marzo  1995,  n.  158  (per il titolo si veda nelle note
          alle premesse), cosi' come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
              "Art. 8 (Appalti esclusi). - 1. Il presente decreto non
          si applica:
                a) agli   appalti   che   i   soggetti  aggiudicatori
          assegnano   per   il   conseguimento   di   scopi   diversi
          dall'esercizio  di proprie attivita' rientranti nei settori
          di  cui  agli  articoli da 3 a 6, ovvero per l'esercizio di
          dette  attivita'  in uno Stato che non sia membro della CE,
          purche'  non  comportino  lo  sfruttamento materiale di una
          rete  o  di un'area geografica della Comunita'; tuttavia il
          presente  decreto  si  applica  agli appalti, assegnati dai
          soggetti  aggiudicatori che esercitano la propria attivita'
          nel  settore  dell'acqua  potabile, riguardanti progetti di
          ingegneria  idraulica,  irrigazione  e  drenaggio,  ove  il
          volume  d'acqua  destinato  all'approvvigionamento  d'acqua
          potabile  sia  superiore  al  20%  del  volume  totale reso
          disponibile dalla realizzazione di questi progetti, nonche'
          agli   appalti   che   attengono   allo  smaltimento  o  al
          trattamento delle acque reflue;
                b) agli appalti il cui oggetto e' destinato ad essere
          rivenduto o ceduto in locazione a terzi, quando il soggetto
          aggiudicatore  non  e' titolare di alcun diritto speciale o
          esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto ditali
          appalti   o   quando  altri  soggetti  possono  liberamente
          venderli  o  darli  in  locazione  alle  stesse  condizioni
          dell'aggiudicatore;
                c) agli  appalti  nel settore delle telecomunicazioni
          che vengano assegnati per acquisti destinati esclusivamente
          a  permettere ai soggetti aggiudicatori di assicurare uno o
          piu'  servizi  di telecomunicazione, qualora altri soggetti
          siano  liberi  di  offrire  gli stessi servizi nella stessa
          zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche;
                d) agli   appalti  di  lavori,  forniture  o  servizi
          dichiarati  segreti  o  la  cui  esecuzione richieda misure
          speciali  di  sicurezza,  conformemente  alle  disposizioni
          legislative,   regolamentari  o  amministrative  vigenti  o
          quando  lo  esiga  la  protezione degli interessi nazionali
          essenziali;
                e) agli  appalti  disciplinati  da  norme procedurali
          differenti ed aggiudicati sulla base:
                  e1)   di   un   accordo   internazionale  concluso,
          conformemente  al  Trattato  CE, tra l'Italia ed uno o piu'
          Paesi  terzi  e  concernente  lavori,  forniture  o servizi
          destinati  alla realizzazione o all'utilizzazione in comune
          di  un'opera  da  parte  degli  Stati  firmatari; qualsiasi
          accordo  sara'  comunicato  alla  Commissione CE a cura del
          Ministero degli affari esteri;
                  e2)   di  un  accordo  internazionale  concluso  in
          relazione  alla  presenza di truppe di stanza e concernente
          imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
                  e3)  della procedura specifica di un'organizzazione
          internazionale;
                f) agli appalti che i soggetti esercenti le attivita'
          di   cui   all'art.   3   assegnano   per  approvvigionarsi
          dell'acqua,  dell'energia o dei combustibili destinati alla
          loro produzione.
              1-bis.  Sono comunque esclusi dal campo di applicazione
          del  presente decreto i servizi di telecomunicazioni di cui
          alla  Comunicazione  della  Commissiore europea adottata ai
          sensi  dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. C/129 dell'8 maggio 1999".
              2.  Il  presente  decreto  non  si  applica ai seguenti
          appalti di servizi:
                a) appalti  aggiudicati  ad  un soggetto che sia esso
          stesso   un   'amministrazione   aggiudicatrice   ai  sensi
          dell'art.  1,  lettera  b),  della  direttiva 92/50/CEE del
          Consiglio,  del  18 giugno  1992, che coordina le procedure
          d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in base
          a  un  diritto  esclusivo  di  cui  beneficia  in virtu' di
          disposizioni  legislative,  regolamentari  o amministrative
          compatibili con il Trattato;
                b) appalti    relativi    all'acquisizione   o   alla
          locazione,  indipendentemente  dalle modalita' finanziarie,
          di   terreni,   edifici   esistenti   o  altri  immobili  o
          riguardanti   comunque   diritti   inerenti  a  tali  beni;
          rientrano, tuttavia, nel campo di applicazione del presente
          decreto gli appalti relativi ai servizi finanziari conclusi
          precedentemente,   contestualmente   o  successivamente  al
          contratto  di  acquisto  o  locazione,  qualunque ne sia la
          forma;
                c) appalti  relativi  ai servizi di telefonia vocale,
          telex,     radiotelefonia     mobile,     radioavviso     e
          radiotelecomunicazioni via satellite;
                d) appalti   relativi  a  servizi  d'arbitrato  e  di
          conciliazione;
                e) appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla
          vendita  ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti
          finanziari;
                f) appalti  relativi a servizi di ricerca e selezione
          del personale;
                g) appalti  relativi  a servizi di ricerca e sviluppo
          diversi  da quelli i cui risultati appartengono al soggetto
          aggiudicatore  perche'  li  usi  nell'esercizio  della  sua
          attivita',  purche'  la  prestazione  del  servizio sia dal
          medesimo interamente retribuita.
              3.  Il  presente  decreto non si applica, inoltre, agli
          appalti di servizi:
                a) assegnati  da  un  soggetto  aggiudicatore  ad una
          impresa collegata purche' almeno l'80% della cifra d'affari
          media  realizzata nella Comunita' dall'impresa in questione
          negli  ultimi  tre  anni in materia di servizi derivi dalla
          fornitura  di  detti  servizi  alle  imprese  alle quali e'
          collegata;
                b) assegnati da un'impresa comune, costituita da piu'
          soggetti  aggiudicatori  per  l'esercizio  di  attivita' ai
          sensi  degli  articoli  da 3 a 6, ad uno di questi soggetti
          aggiudicatori  o  ad  un'impresa  collegata ad uno di essi,
          purche' ricorra lo stesso requisito della cifra d'affari di
          cui alla lettera a).
              4.  Allorche'  lo stesso servizio o servizi simili sono
          forniti   da  piu'  di  un'impresa  collegata  al  soggetto
          aggiudicatore,  occorre  tener  conto  della cifra d'affari
          totale  nella Comunita' europea, risultante dalla fornitura
          di servizi da parte di queste imprese.
              5. Si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa
          i  cui  conti  annuali  siano  consolidati  con  quelli del
          soggetto aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti
          del  decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ovvero, nel
          caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa
          sulla    quale    il   soggetto   aggiudicatore   eserciti,
          direttamente  o  indirettamente,  un'influenza dominante ai
          sensi  dell'art.  2, comma 2, nonche' qualsiasi impresa che
          eserciti  un'influenza dominante sul soggetto aggiudicatore
          ovvero,   come  quest'ultimo,  sia  soggetta  all'influenza
          dominante  di  un'altra  impresa  in  forza  di proprieta',
          partecipazione finanziaria o norme interne.
              6.  Agli  appalti  di lavori che non siano strettamente
          correlati    agli    scopi   istituzionali   dei   soggetti
          aggiudicatori  di  cui  agli  articoli da 3 a 6, o che pure
          essendo  funzionali  a detti scopi, riguardino opere il cui
          contenuto  specialistico  e  tecnico  non  sia direttamente
          condizionato   dalle   specificita'  tecniche  proprie  dei
          settori  di  cui  agli  articoli  da 3 a 6, individuati con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          i  Ministri  competenti,  si  applicano,  per  gli  aspetti
          regolati dal presente decreto, le norme vigenti.