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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1999, n. 525

Attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal:  30-1-2000 al: 30-6-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto l'articolo 1 e l'allegato A della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria per il 1998, recante delega al Governo per l'attuazione, tra le altre, della direttiva 98/4/CE;
Vista la comunicazione della Commissone europea 1999/C-129/05, adottata ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE e pubblicata nella G.U.C.E. dell'8 maggio 1999, n. C/129;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1999;
Visto il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1999;
Sulla proposta dei Ministri delle politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i servizi di telecomunicazioni di cui alla comunicazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/129 dell'8 maggio 1999".
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Goveno se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 93/38/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 214 del 24 agosto 1993.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi.
- La direttiva 98/4/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 101 del 1o aprile 1998.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1998". L'art. 1 così recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1".
- L'allegato A della succitata legge riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.
- Il decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali". L'art. 8 così recita:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), così come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 8 (Appalti esclusi). - 1. Il presente decreto non si applica:
a) agli appalti che i soggetti aggiudicatori assegnano per il conseguimento di scopi diversi dall'esercizio di proprie attività rientranti nei settori di cui agli articoli da 3 a 6, ovvero per l'esercizio di dette attività in uno Stato che non sia membro della CE, purché non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica della Comunità; tuttavia il presente decreto si applica agli appalti, assegnati dai soggetti aggiudicatori che esercitano la propria attività nel settore dell'acqua potabile, riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione e drenaggio, ove il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile sia superiore al 20% del volume totale reso disponibile dalla realizzazione di questi progetti, nonché agli appalti che attengono allo smaltimento o al trattamento delle acque reflue;
b) agli appalti il cui oggetto è destinato ad essere rivenduto o ceduto in locazione a terzi, quando il soggetto aggiudicatore non è titolare di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto ditali appalti o quando altri soggetti possono liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'aggiudicatore;
c) agli appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano assegnati per acquisti destinati esclusivamente a permettere ai soggetti aggiudicatori di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri soggetti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche;
d) agli appalti di lavori, forniture o servizi dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi nazionali essenziali;
e) agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati sulla base:
e1) di un accordo internazionale concluso, conformemente al Trattato CE, tra l'Italia ed uno o più Paesi terzi e concernente lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà comunicato alla Commissione CE a cura del Ministero degli affari esteri;
e2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
e3) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;
f) agli appalti che i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 3 assegnano per approvvigionarsi dell'acqua, dell'energia o dei combustibili destinati alla loro produzione.
1-bis. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i servizi di telecomunicazioni di cui alla Comunicazione della Commissiore europea adottata ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/129 dell'8 maggio 1999".
2. Il presente decreto non si applica ai seguenti appalti di servizi:
a) appalti aggiudicati ad un soggetto che sia esso stesso un 'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1, lettera b), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative compatibili con il Trattato;
b) appalti relativi all'acquisizione o alla locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni; rientrano, tuttavia, nel campo di applicazione del presente decreto gli appalti relativi ai servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o locazione, qualunque ne sia la forma;
c) appalti relativi ai servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;
d) appalti relativi a servizi d'arbitrato e di conciliazione;
e) appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
f) appalti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
g) appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono al soggetto aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia dal medesimo interamente retribuita.
3. Il presente decreto non si applica, inoltre, agli appalti di servizi:
a) assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una impresa collegata purché almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata;
b) assegnati da un'impresa comune, costituita da più soggetti aggiudicatori per l'esercizio di attività ai sensi degli articoli da 3 a 6, ad uno di questi soggetti aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno di essi, purché ricorra lo stesso requisito della cifra d'affari di cui alla lettera a).
4. Allorchè lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da più di un'impresa collegata al soggetto aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d'affari totale nella Comunità europea, risultante dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese.
5. Si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli del soggetto aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa sulla quale il soggetto aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonché qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sul soggetto aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne.
6. Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri competenti, si applicano, per gli aspetti regolati dal presente decreto, le norme vigenti.