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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 maggio 1987, n. 329

Modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore degli operatori artigiani per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianale da almeno dieci anni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1988)
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vigente al 29/05/2024
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Testo in vigore dal:  19-8-1987

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni, sul credito agevolato all'artigianato;
Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 15, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, che prevede la concessione di finanziamenti agevolati a favore degli operatori artigiani per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianale da almeno dieci anni, a valere sul fondo di cui all'art. 37 della citata legge n. 949/1952;

Visto

in particolare il quarto comma del citato art. 3 del decreto-legge n. 832 del 1986, che prevede l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni; Decreta:

Art. 1

Soggetti beneficiari


Possono accedere alle agevolazioni di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 15, le imprese artigiane e le loro forme associative, previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, che acquistino immobili dalle stesse condotte in locazione da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 832 del 1986 ed adibiti ad attività artigianali per il medesimo periodo.
NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo del terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 832/1986, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 15/1987, è il seguente:
"Il limite massimo del fido di cui al suddetto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato per la concessione di finanziamenti agevolati ai fini dell'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto".