LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713

Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1975)
Testo in vigore dal: 31-1-1975
                               Art. 3.

  I  commi  secondo,  terzo  e quarto dell'articolo 33 della legge 25
luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono soppressi.
  I  commi  settimo,  ottavo  e  nono dell'articolo 34 della legge 25
luglio  1952, n. 949, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
due seguenti commi:
  "Il  fido  massimo  che gli istituti e le aziende di credito di cui
all'articolo 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana e'
fissato  in lire 25 milioni, oltre ai relativi interessi. Nel caso di
impresa  costituita  in forma di cooperativa il predetto fido massimo
e'  fissato  in  lire  5  milioni,  oltre  ai relativi interessi, per
ciascun  socio  che  partecipi  personalmente  e professionalmente al
lavoro  dell'impresa  medesima.  Detto  fido  massimo  potra'  essere
elevato  annualmente  ad  importi  superiori  con  deliberazione  del
Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio,  su
proposta del consiglio generale della Cassa.
  In  tale  fido massimo non e' compreso il credito per la formazione
di  scorte  di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun
caso  potra'  superare  l'importo complessivo, per una stessa impresa
artigiana,  pari  ad  un  terzo del fido massimo di cui al precedente
comma".