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LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-5-1961
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Art. 7

(Contributo per l'installazione di nuovi apparati motori completi)


Per l'installazione in Italia, su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio, di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale, è corrisposto ai costruttori degli apparati un contributo nella misura di lire 11.000 per cavallo-asse della potenza, normale.
Qualora nella costruzione di un apparato motore completo siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo computato ai sensi del precedente comma è apportata una riduzione proporzionale al peso dei complessi o parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, rispetto al peso totale dell'apparato motore. È fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero, riguardo ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.
Il contributo anzidetto è ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 1100 per anno.
Tale riduzione sarà effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo così ridotto sarà applicata per le installazioni di nuovi apparati motori ammesse ai benefici a decorrere dal 1 luglio successivo.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 31 marzo 1961, n.301 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, (...)sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge."