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LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-5-1961
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Art. 16

(Termini per l'inizio e compimento dei lavori)


I lavori previsti dalla presente legge debbono essere iniziati a pena di decadenza entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici.
Per le nuove costruzioni la decadenza dai benefici ha, altresì, luogo quando non sia stata presentata al Ministero della marina mercantile, entro due mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione, copia autentica del contratto di commessa regolarmente registrato e quando le costruzioni non abbiano raggiunto il 25 per cento di avanzamento globale entro i seguenti termini:
a) dieci mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda inferiore a 6000 tonnellate;
b) dodici mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda compresa tra 6000 tonnellate (incluse) ed 8000 tonnellate (escluse);
c) quattordici mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda compresa tra 8000 tonnellate (incluse) e 12.000 tonnellate (escluse);
d) diciotto mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda uguale o superiore a 12.000 tonnellate.
Le costruzioni navali di cui alle lettere a), b), c) e d), dovranno entrare in esercizio entro trentadue, trentaquattro, trentasei e quaranta mesi dall'inizio dei lavori.
Gli apparati motori completi da installare ai termini dell'art. 7, devono essere sistemati a bordo della nave entro ventiquattro, trenta o trentasei mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione rispettivamente per gli apparati motori di potenza inferiore ai 2000 cavalli-asse, di potenza compresa fra i 2000 e i 10.000 cavalli-asse, ovvero di potenza uguale o superiore ai 10.000 cavalli-asse.
I complessi costitutivi di apparato motore e gli apparecchi ausiliari di bordo di cui all'art. 8 devono essere sistemati a bordo della nave entro ventiquattro mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 31 marzo 1961, n.301 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, (...)sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge."