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LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
(Esenzione  dai  dazi  doganali  e dall'imposta generale sull'entrata
  all'importazione  per  la  costruzione,  allestimento, arredamento,
  riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili).

  E'  concessa  l'importazione  in  esenzione  dai  dazi  doganali  e
dall'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e
successive  modificazioni,  e da ogni altra imposta alla importazione
di  tutte le materie prime, dei prodotti semilavorati, dei prodotti e
macchinari  finiti  e  di quanto altro occorrente per la costruzione,
allestimento,     arredamento,     riparazione,    modificazione    e
trasformazione   di   navi   mercantili  destinate  alla  navigazione
marittima, nonche' dei relativi macchinari.
  Le  esenzioni  di  cui  sopra  sono  concesse  altresi' per tutti i
materiali  i ed oggetti di dotazione e di ricambio, nonche' per tutti
i  macchinari finiti e per le parti staccate di essi destinati a navi
in esercizio.