stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-5-1961
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

(Contributo integrativo per la costruzione di navi)


Per la costruzione, allestimento ed arredamento di navi mercantili a scafo metallico per la navigazione marittima è concesso ai costruttori un contributo integrativo nella misura stabilita dalle tabelle n. 2 e n. 3 e riferito al peso totale della nave, scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa, e alla sua velocità.
Al costruttore dell'apparato motore spetta una quota del contributo nella misura di lire 11.000 per cavallo-asse della potenza normale del motore.
La velocità da prendere in esame ai fini di detto contributo è quella accertata alle prove nelle condizioni di nave a mezzo carico e con sviluppo della potenza normale dell'apparato motore. Le prove in mare possono essere effettuate anche in condizioni diverse da quelle di cui sopra, nel qual caso si dovranno riportare le condizioni suddette alle formule ed ai riferimenti alle prove alla Vasca, secondo le norme che saranno determinate nel regolamento di applicazione della presente legge.
Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera ed usati, il contributo è ridotto di una somma pari al contributo spettante al costruttore dell'apparato motore ai sensi del primo e settimo comma del presente articolo, quando si tratti di apparati motori completi o quando i singoli complessi di apparato motore superino il 40 per cento del peso totale dell'apparato motore completo; ed al 20 per cento del loro valore per tutti gli altri prodotti finiti, comprese le parti dell'apparato motore quando esse non superino il 40 per cento del peso totale di cui sopra.
Il contributo è dovuto nell'intera misura prevista dal primo comma, quando siano impiegati materiali greggi o semilavorati, provenienti dall'estero.
I parametri di cui alle allegate tabelle n. 2 e n. 3, in base ai quali è calcolato il contributo integrativo saranno ridotti, a partire dal 30 giugno 1955, degli importi fissi indicati per i corrispondenti tipi di navi negli allegati quadri di riduzione n. 2-bis e n. 3-bis.
Analoghe riduzioni saranno apportate al 30 giugno di ciascun anno sui parametri, già ridotti, dell'anno precedente e le misure, così risultanti, saranno applicate alle costruzioni ammesse ai benefici di legge, a decorrere dal 1 luglio successivo.
Corrispondentemente, a partire dal 30 giugno 1955, il contributo di lire 11.000 per cavallo-asse spettante al costruttore dell'apparato motore sarà ridotto di una somma pari a lire 1100 per anno.
La detrazione del 20 per cento del valore dei prodotti finiti, prevista dal terzo comma del presente articolo, sarà ridotta, a partire dal 30 giugno 1955, e per ciascun anno, del 2 per cento del valore stesso.
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 31 marzo 1961, n.301 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, (...)sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge."