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LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-5-1961
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Art. 6

(Contributo per lavori diversi dalla costruzione)


Fuori dei casi previsti ai successivi articoli 7 e 8, per la riparazione, la modificazione e la trasformazione di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari è dovuto ai riparatori un contributo integrativo nella misura di lire 40 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati e di lire 20 per chilogrammo sul legname impiegato, per quelle navi che non abbiano superato il 25° anno di età. Tale limitazione non si applica ove le riparazioni modificazioni o trasformazioni siano eseguite nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. (3)
Il contributo anzidetto è ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 4 per anno per i materiali metallici e a lire 2 per anno per il legname.
Tale riduzione sarà effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo così ridotto sarà applicata alle riparazioni, modificazioni e trasformazioni ammesse ai benefici di legge a decorrere dal 1 luglio successivo.
((5))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 marzo 1958, n. 359 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522, non si applica qualora, le riparazioni modificazioni o trasformazioni delle navi siano state eseguite entro il 13 agosto 1957."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 31 marzo 1961, n.301 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, (...)sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge."