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LEGGE 2 aprile 1953, n. 212

Ulteriore proroga della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

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Testo in vigore dal:  29-4-1953

Art. 4


I fondi che risultino disponibili per effetto della applicazione del precedente art. 2, dedotto l'ammontare dei contributi per la costruzione della nave di cui all'art. 3, sono utilizzati:
a) per la somma di 1500 milioni, per la corresponsione dei contributi previsti dal capo III della legge 8 marzo 1949, n. 75, purché le domande di ammissione ai benefici stessi siano state presentate entro il 23 marzo 1952 e le opere in esse previste siano ritenute rispondenti alle particolari esigenze dell'economia nazionale ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge citata.
La corresponsione dei contributi è condizionata all'accoglimento delle domande di ammissione ai benefici del capo III;
b) per la somma di un miliardo per favorire lo sviluppo e la rinnovazione del naviglio peschereccio e della relativa attrezzatura con i benefici previsti dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni.
Per quanto riguarda la sostituzione di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale mai impiegati, incluse tubolature, grigliati e paglioli o di complessi costitutivi di apparato motore con i relativi accessori, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 8 marzo 1949, n. 75.
Il residuo stanziamento e le somme eventualmente non impiegate per l'applicazione delle norme di cui alle lettere a) e b) del comma precedente sono devolute:
1) alla liquidazione di contributi per navi ammesse ai sensi dell'art. 9 ai benefici previsti dall'art. 27 della legge 8 marzo 1949, n. 75;
2) per l'ammissione ai benefici previsti dal secondo comma dell'art. 30 della legge citata;
3) per la concessione di un contributo supplementare, di importo pari al contributo di ammortamento, alle navi posacavi ammesse ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, e 12 maggio 1950, n. 348, le cui caratteristiche tecniche, le maggiori attrezzature e le dotazioni di apparecchi scientifici siano tali da consentire alle navi stesse, oltre il normale impiego, particolari servizi idrografici e ricerche oceanografiche;
4) per favorire la costruzione, coi benefici e secondo le norme dei capi II e VII della legge precitata, di altre navi di qualsiasi tipo non comprese nelle categorie previste dalla lettera f).
L'ammissione ai benefici del presente articolo può essere concessa sia in base a domande già presentate nei termini di cui al primo comma dell'art. 2 della legge citata, sia in base a nuove domande presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Alle navi costruite in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni previste dal capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75.