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LEGGE 8 marzo 1949, n. 75

Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

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Testo in vigore dal:  23-3-1949

Art. 17

Contributo sui materiali


Ai costruttori di cui al precedente articolo è inoltre corrisposto un contributo sul materiali di produzione nazionale nella misura di lire 3500 per quintale del peso dell'apparato motore completo o del singolo complesso costitutivo di apparato motore o del macchinario o apparecchio ausiliario di bordo.
Qualora nella costruzione dei macchinari predetti siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), ovvero parti staccate di essi o parti staccate di macchinari o di apparecchi ausiliari di bordo, provenienti dall'estero, al contributo è apportata una riduzione di lire 3500 per ogni quintale di materiali provenienti dall'estero, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione.