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LEGGE 8 marzo 1949, n. 75

Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-3-1949
    La  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Scopi della legge

  La presente legge ha lo scopo di favorire la costruzione in Italia,
per  conto  di nazionali, nel periodo di un triennio dalla data della
sua  entrata in vigore, di navi mercantili di qualita' corrispondenti
alle  particolari  esigenze  della  economia nazionale, nei limiti di
tonnellaggio  di  stazza  lorda  consentiti dallo stanziamento di cui
all'art.  34  in  rapporto  all'entita'  ed al Complesso dei benefici
dalla legge stessa stabiliti.
  La   presente   legge   ha   altresi'   lo  scopo  di  favorire  la
modificazione, trasformazione e riparazione delle navi mercantili, in
quanto    anch'esse    corrispondano    alle   particolari   esigenze
dell'economia nazionale.