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LEGGE 8 marzo 1949, n. 75

Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

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Testo in vigore dal:  23-3-1949

Art. 27

Costruzioni non ammesse ai termini dell'art. 2


Alle costruzioni navali per conto di nazionali non ammesse ai benefici indicati nel capo 11, ivi compresi i pontoni di sollevamento, i rimorchiatori pontati e le draghe, sono tuttavia concessi i benefici di cui agli articoli 4, 7, 8, 9, 10, sempre che siano osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12.
Per concorrere a detti benefici, gli interessati devono presentare apposita domanda.
Sul contributo sui materiali possono essere concessi anticipi a termini dell'art. 14.